Attività extraistituzionali senza preventiva autorizzazione, colpa grave e danno erariale – CORTEDEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Sicilia Sentenza n. 131/2026

Attività extraistituzionali senza preventiva autorizzazione, colpa grave e danno erariale - CORTEDEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Sicilia Sentenza n. 131/2026

La sentenza della Corte ha stabilito che l’omessa autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un pubblico dipendente integra gli estremi della colpa grave, configurando un danno erariale. I giudici contabili hanno ribadito che la violazione dell’obbligo di autorizzazione (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001) fa sorgere l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti indebitamente.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SICILIA/SENTENZA/131/2026

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Attività extraistituzionali senza autorizzazione e Obbligo riversamento compensi – Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza 15/2025

Attività extraistituzionali senza autorizzazione e Obbligo riversamento compensi - Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza 15/2025

La Sezione Regionale per l’Emilia Romagna (conforme la Sezione Regionale Giurisdizionale per la Puglia) evidenzia che le Sezioni riunite della Corte, con la recentissima sentenza n. 1, del 22 gennaio 2025, hanno affermato: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-giurisdizionale-per-lemilia-romagna-sentenza-15-2025-r-sezione-regionale-giurisdizionale-per-la-puglia-sentenza-84-2025-impiego-pubblico-attivita-extraistituzional/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Autorizzazioni all’attività extraistituzionale – Corte di Cassazione sentenza n. 2307/2024

Autorizzazioni all'attività extraistituzionale - Corte di Cassazione sentenza n. 2307/2024

Il Collegio osserva che nel pubblico impiego contrattualizzato l’art. 53 consente l’espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti solo ove gli stessi siano “conferiti” dall’Amministrazione di provenienza, ovvero da questa preventivamente autorizzati, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio. All’applicazione di tale disciplina concorre il comma 9 dell’art. 53, che fa carico agli enti pubblici economici e ai datori di lavoro privati di chiedere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza del lavoratore. Quanto richiesto al datore di lavoro dal citato comma 9 non può essere trasferito a carico del lavoratore. Infatti, anche il lavoratore concorre all’attuazione della disciplina sulla incompatibilità (cumulo di impieghi e incarichi), ma la norma di riferimento per quest’ultimo va individuata nell’art. 53, comma 7, che prende in esame le conseguenze per il lavoratore della mancanza di autorizzazione a svolgere l’incarico extraistituzionale.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14687-2024-03-20-07-43-23.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni