Autorizzazione incarichi extraistituzionali – Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

Autorizzazione incarichi extraistituzionali - Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

La giurisprudenza della Corte dei conti, con orientamento prevalente (ex multis, Sez. II centr. App., 26 maggio 2021, n. 165) prevede che “la violazione dell’obbligo di informazione che grava sul pubblico dipendente, circa l’espletamento di attività extra istituzionali autorizzabili, è qualificabile come circostanza obiettiva idonea a configurare l’occultamento doloso del danno e a differire alla sua scoperta il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.” Il dies a quo decorre, pertanto, dalla scoperta del danno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 20/1994. Inoltre, nel caso di specie, il carattere occasionale delle attività extraistituzionali, ai sensi dell’articolo 53 TULP, rende autorizzabili attività che, comunque, necessitano di autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza. Con l’entrata in vigore, nel 2001, del D.lgs. n. 165 e, segnatamente, dell’articolo 53 il legislatore delegato ha posto mano ad una organica revisione degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, che si fonda sul principio secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

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Attività extraistituzionali senza autorizzazione e Obbligo riversamento compensi – Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza 15/2025

Attività extraistituzionali senza autorizzazione e Obbligo riversamento compensi - Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza 15/2025

La Sezione Regionale per l’Emilia Romagna (conforme la Sezione Regionale Giurisdizionale per la Puglia) evidenzia che le Sezioni riunite della Corte, con la recentissima sentenza n. 1, del 22 gennaio 2025, hanno affermato: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
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ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO E DANNO D’IMMAGINE – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 58/2024

ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO E DANNO D'IMMAGINE - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 58/2024

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/EMILIA%20ROMAGNA/SENTENZA/58/2024