
La giurisprudenza della Corte dei conti, con orientamento prevalente (ex multis, Sez. II centr. App., 26 maggio 2021, n. 165) prevede che “la violazione dell’obbligo di informazione che grava sul pubblico dipendente, circa l’espletamento di attività extra istituzionali autorizzabili, è qualificabile come circostanza obiettiva idonea a configurare l’occultamento doloso del danno e a differire alla sua scoperta il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.” Il dies a quo decorre, pertanto, dalla scoperta del danno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 20/1994. Inoltre, nel caso di specie, il carattere occasionale delle attività extraistituzionali, ai sensi dell’articolo 53 TULP, rende autorizzabili attività che, comunque, necessitano di autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza. Con l’entrata in vigore, nel 2001, del D.lgs. n. 165 e, segnatamente, dell’articolo 53 il legislatore delegato ha posto mano ad una organica revisione degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, che si fonda sul principio secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.