Stralcio al Regolamento sulle Assunzioni, la disciplina delle Progressioni Verticali Ordinarie e in Deroga – Strumenti di Lavoro

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L’IRAP relativa ai compensi dell’Avvocatura interna va calcolata sulla quota dei compensi incassata a bilancio dall’Ente – Corte dei Conti Lombardia delibera 64/2026

L'IRAP relativa ai compensi dell'Avvocatura interna va calcolata sulla quota dei compensi incassata a bilancio dall'Ente - Corte dei Conti Lombardia delibera 64/2026

La Sezione, pronunciando sulla richiesta di parere del Comune di Milano, enuncia il seguente principio di diritto: «poiché l’IRAP è tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere spese dell’ente e deve trovare copertura ordinaria nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, del dln 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale»; «Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti, previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili»; «La dotazione del fondo di cui all’art. 9 del dl 90/2024 è soggetto ai limiti all’erogazione di somme stabilità da disposizioni di legge», «l’ente determina la dotazione del fondo da ripartire nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento considerando quanto per altra causale (l’imposta) dovrà opportunamente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono per onorari liquidati su sentenze favorevoli o compensare».

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/64/2026/PAR

No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza – Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza - Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

La Corte Costituzionale ha deciso il ricorso statale avverso l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana numero 23 del 2025, censurata dal Governo in quanto «consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza». La Corte, precisando che «in tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario», ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, «orientata alla conformità alla Costituzione». In particolare, la sentenza ha messo in evidenza che i concorsi riservati ai soli non obiettori sono incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall’articolo 9, quarto comma, della legge numero 194 del 1978 che implicitamente escludono tale possibilità. Secondo la Corte, del resto essendo l’assetto della legge numero 194 del 1978 caratterizzato «dalla forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto di lavoro». Inoltre, ha precisato che l’ipotesi della previsione del concorso riservato «non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza». Il suddetto articolo 9, infatti, quando, al quarto comma, usa il termine «anche» riferito alla mobilità, «deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti liberoprofessionali, connotati dalla parasubordinazione».

Link: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/42?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni