La Sezione, pronunciando sulla richiesta di parere del Comune di Milano, enuncia il seguente principio di diritto: «poiché l’IRAP è tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere spese dell’ente e deve trovare copertura ordinaria nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, del dln 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale»; «Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti, previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili»; «La dotazione del fondo di cui all’art. 9 del dl 90/2024 è soggetto ai limiti all’erogazione di somme stabilità da disposizioni di legge», «l’ente determina la dotazione del fondo da ripartire nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento considerando quanto per altra causale (l’imposta) dovrà opportunamente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono per onorari liquidati su sentenze favorevoli o compensare».
Parere del sindaco del Comune di Piacenza, riguardante i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dipendenti e concernente: a) l’utilizzabilità dell’avanzo vincolato (derivante dal minore impegno rispetto allo stanziamento) per sentenze depositate dall’anno successivo a quello dello stanziamento confluito nell’avanzo; b) la riferibilità del compenso all’anno di deposito della sentenza; b bis) nel caso di incapienza del fondo stanziato rispetto al compenso, l’erogabilità del riconoscimento entro il limite individuato dal tetto del corrispondente finanziamento del 2013; c) l’esigibilità o meno, in tale caso, della differenza del compenso professionale, non pagata, negli anni successivi a valere sui richiamati limiti; d) la “cedevolezza” o meno dei limiti di cui all’art.9, comma 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, in relazione a future modifiche organizzative del Comune, e la ipotizzabilità di una proporzionale ridefinizione di tale limite nel rispetto del più ampio limite “di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo di legge; e) nel caso di transazione avvenuta successivamente a sentenza non favorevole all’amministrazione, ma migliorativa per l’ente rispetto ai contenuti dispositivi della sentenza, assimilabilità della stessa a“ transazione dopo sentenza favorevole alla amministrazione” e sua liquidabilità ai sensi del citato art.9, comma 6. Inammissibilità oggettiva parziale dei quesiti sub b bis) c) ed e), motivata per ciascuno con riguardo ai principi di cui alla deliberazione n. 3/2014 della Sezione delle Autonomie ed alla deliberazione n. 17 novembre 2010, n. 54 delle Sezioni riunite. Circa i quesiti ammissibili, quanto a sub a), inteso a conoscere se l’avanzo vincolato per spese legali, derivante dal minore impegno rispetto allo stanziamento, possa essere utilizzato per i compensi professionali di avvocati relativi a sentenze depositate a partire dall’anno successivo a quello dello stanziamento confluito nell’avanzo, la Sezione ha ritenuto che esso trovi positivo riscontro nel disposto letterale, ma soprattutto logico, del punto 5.2, allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (in senso conforme la delibera n. 164/2015/SRCPIE/PAR della Sezione regionale di controllo per il Piemonte). Circa sub b), la Sezione ha valutato – considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente ed atteso che la certezza di un favorevole pronunciamento del giudice si acquisisce con il deposito della sentenza in tal modo resa pubblica per ogni effetto di legge – che nei casi di compensazione delle spese sia necessario fare riferimento, per i relativi riconoscimenti professionali, all’anno di deposito della sentenza stessa. Riguardo sub d), finalizzato a conoscere l’eventuale cedevolezza del limite di cui all’art.9, comma 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, la Sezione, de iure condito, ha considerato come sembri persino superfluo sottolineare che il richiamato disposto di legge non può che essere interpretato ed applicato nell’unico senso reso manifesto dal suo tenore letterale, che non lascia adito a dubbio alcuno circa la sua cogenza.
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