Comune di Abetone Cutigliano (PT) – richiesta di parere formulata dal Sindaco che pone sei distinti quesiti, concatenati tra loro, di cui quattro in merito alla riconduzione o meno tra le spese di personale degli incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 45 d.lgs. 36/2023 e i restanti due quesiti sulla loro corretta procedura di contabilizzazione.
Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile.
La norma in parola dispone che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.
Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.
Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.
La disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente:
“1.Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.
2.Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).”
Appare utile evidenziare che gli specifici compensi ivi previsti, finalizzati a remunerare le prestazioni in esame, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale, devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) (norma richiamata e confermata dall’art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.11.2022.
Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione di tali trattamenti, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL del 23 febbraio 2026, i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono rimessi contrattazione collettiva integrativa.
Da ultimo, con riferimento alle modalità di rilevamento di dette attività, trattandosi di misure di natura gestionale di prerogativa datoriale, il CCNL non entra nel merito delle stesse.
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