Lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza – Corte dei Conti Lombardia delibera 300/2026

Lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Corte dei Conti Lombardia delibera 300/2026

Il Sindaco del Comune di Vigevano (PV) ha formulato una richiesta di parere circa la possibilità di rideterminare lo stanziamento per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014 e circa la sua modalità di calcolo. La Sezione ha stabilito: 1) lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni previsto per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza; 2) ai fini della rideterminazione, la scelta del criterio di calcolo è rimessa all’autonoma e prudenziale valutazione dell’Ente, nell’ambito della propria potestà regolamentare e negoziale e nel rispetto degli equilibri di bilancio; l’Ente può ricostruire il parametro secondo il criterio delle somme correlate ai ricorsi pendenti nel 2013 ponderate per il grado di probabilità dell’esito ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea, purché fondata su criteri predeterminati, oggettivi e misurabili, nel rispetto del principio di competenza finanziaria dell’esercizio 2013. Nei rigorosi termini dei princìpi di diritto testé enunciati e nella puntuale aderenza agli stessi dell’eventuale successiva attività amministrativa, è riconosciuta l’applicazione dell’esimente della responsabilità ex art. 2 della legge n. 1/2026.

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L’incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 c. 2 del TUEL – Corte dei Conti Lombardia delibera 255/2026

L'incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c. 2 del TUEL - Corte dei Conti Lombardia delibera 255/2026

La Sezione si pronuncia nel senso che la necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art, 110, co. 2, TUEL, di responsabilità di uffici istituzionali ordinari.

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L’IRAP relativa ai compensi dell’Avvocatura interna va calcolata sulla quota dei compensi incassata a bilancio dall’Ente – Corte dei Conti Lombardia delibera 64/2026

L'IRAP relativa ai compensi dell'Avvocatura interna va calcolata sulla quota dei compensi incassata a bilancio dall'Ente - Corte dei Conti Lombardia delibera 64/2026

La Sezione, pronunciando sulla richiesta di parere del Comune di Milano, enuncia il seguente principio di diritto: «poiché l’IRAP è tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere spese dell’ente e deve trovare copertura ordinaria nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, del dln 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale»; «Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti, previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili»; «La dotazione del fondo di cui all’art. 9 del dl 90/2024 è soggetto ai limiti all’erogazione di somme stabilità da disposizioni di legge», «l’ente determina la dotazione del fondo da ripartire nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento considerando quanto per altra causale (l’imposta) dovrà opportunamente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono per onorari liquidati su sentenze favorevoli o compensare».

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/64/2026/PAR

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