Negli Incentivi Tecnici l’IRAP è a parte e a carico dell’Ente – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 103/2026

Negli Incentivi Tecnici l'IRAP è a parte e a carico dell'Ente - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 103/2026

il Sindaco del Comune di Curno ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, avente ad oggetto “l’art. 45 del D.lgs. 36/2023 modificato dall’articolo 126 del D.lgs, 209/2024”, all’esito degli intervenuti pareri del MIT (n. 2986/2024, n. 3414/2025 e n. 3358/2025) volti a chiarire le incertezze interpretative sinora espresse in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche. La Sezione considera il parere ammissibile sia soggettivamente, sia oggettivamente in quanto rientrante nell’alveo della “contabilità pubblica” nella misura in cui afferisce alla disamina del trattamento contabile degli oneri IRAP riguardanti gli incentivi tecnici ex art. 45 del d. lgs. n. 36/2023 con vaglio della loro ricaduta sul bilancio del Comune. La Sezione esprime il seguente parere. In attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. La Sezione muove difatti dal principio cardine dell’illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull’incentivo tecnico spettante al personale dell’Ente per effetto del pagamento dell’onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest’ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all’interno del quadro economico dell’opera. Diversamente si conclude per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/103/2026/PAR

Incentivi funzioni tecniche – Corte dei Conti Lombardia delibera 475/2025

A fronte delle delucidazioni chieste dal sindaco di un Comune in merito agli incentivi alle funzioni tecniche, così come disciplinati dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, la Corte dei Conti chiarisce che il tetto degli incentivi si calcola sull’importo a base di gara e che proroghe o prestazioni aggiuntive rientrano nello stanziamento contrattuale. Non è possibile usare economie non stanziate per riconoscere incentivi, che restano subordinati alla certificazione del RUP. I servizi di particolare importanza richiedono motivazione rigorosa e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP; le decisioni specifiche restano di responsabilità dell’amministrazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-475-2025-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-incentivi-funzioni-tecniche/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Ricostituzione del fondo per lo straordinario – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 368 del 12 novembre 2025

Ricostituzione del fondo per lo straordinario - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 368 del 12 novembre 2025

La Corte in tema di “ricostituzione del fondo per lo straordinario”, affronta il quesito posto da un Comune che, nell’anno 2015, aveva azzerato tale fondo senza riversare le relative risorse nel Fondo risorse decentrate (come previsto in particolare dall’ Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2018 e in precedenza dall’Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999). La pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG ha evidenziato come il fondo per il lavoro straordinario rientri “nel vincolo di spesa in senso puramente “figurativo”, in quanto componente del salario accessorio” ma sfugga a una dinamica espansiva, in ragione dei limiti contrattuali di seguito evidenziati, ai quali risulta sottoposto. Con riferimento alla disciplina del fondo in questione, va considerato, in primo luogo, che la disciplina del fondo in questione si rinviene nell’art. 14, comma 1, del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali – ancora attualmente vigente in quanto richiamato dall’art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Funzioni locali 2019-2021. Quanto alle possibilità di incremento delle risorse destinate al compenso del lavoro straordinario, il secondo comma dell’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 ha inoltre disposto che “le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. In altri termini, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, “agli enti è stata attribuita unicamente la facoltà di deciderne eventuali variazioni in diminuzione oppure eventuali integrazioni, in via eccezionale e temporanea, con le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. “La scelta di escluderne ogni facoltà di incremento autonomo (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, appare in linea con la volontà delle parti contraenti di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti” (delibera n. 5/SEZAUT/2019/QMIG). La Corte dei conti della Lombardia conclude in tal modo il parere: “sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-368-del-12-novembre-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-fondo-straordinario/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni