CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso – ARAN parere Id: 37360

CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso - ARAN parere Id: 37360

Si conferma che la nuova disposizione contrattuale di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del CCNL del 23 febbraio 2026 deve essere correttamente interpretata nel senso che, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge) i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), ed anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ccnl-2022-2024-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-alla-disciplina-dei-compensi-aggiuntivi-spettanti-ai-titolari-di-eq-di-cui-allart-17-del-nuovo-ccnl-23-02-2026-e-possibile-er/

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Ricostituzione del fondo per lo straordinario – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 368 del 12 novembre 2025

Ricostituzione del fondo per lo straordinario - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 368 del 12 novembre 2025

La Corte in tema di “ricostituzione del fondo per lo straordinario”, affronta il quesito posto da un Comune che, nell’anno 2015, aveva azzerato tale fondo senza riversare le relative risorse nel Fondo risorse decentrate (come previsto in particolare dall’ Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2018 e in precedenza dall’Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999). La pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG ha evidenziato come il fondo per il lavoro straordinario rientri “nel vincolo di spesa in senso puramente “figurativo”, in quanto componente del salario accessorio” ma sfugga a una dinamica espansiva, in ragione dei limiti contrattuali di seguito evidenziati, ai quali risulta sottoposto. Con riferimento alla disciplina del fondo in questione, va considerato, in primo luogo, che la disciplina del fondo in questione si rinviene nell’art. 14, comma 1, del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali – ancora attualmente vigente in quanto richiamato dall’art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Funzioni locali 2019-2021. Quanto alle possibilità di incremento delle risorse destinate al compenso del lavoro straordinario, il secondo comma dell’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 ha inoltre disposto che “le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. In altri termini, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, “agli enti è stata attribuita unicamente la facoltà di deciderne eventuali variazioni in diminuzione oppure eventuali integrazioni, in via eccezionale e temporanea, con le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. “La scelta di escluderne ogni facoltà di incremento autonomo (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, appare in linea con la volontà delle parti contraenti di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti” (delibera n. 5/SEZAUT/2019/QMIG). La Corte dei conti della Lombardia conclude in tal modo il parere: “sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-368-del-12-novembre-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-fondo-straordinario/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

No al lavoro straordinario delle Elevate Qualificazioni – Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria Sentenza 50/2025

No al lavoro straordinario delle Elevate Qualificazioni - Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria Sentenza 50/2025

La sezione giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei conti condanna un dipendente pubblico, titolare di Posizione Organizzativa (ora Elevata Qualificazione), per la liquidazione indebita dello straordinario in assenza del requisito previsto dalle norme contrattuali. Il CCNL 2016 – 2018 del Comparto funzioni locali, all’articolo 15, recante la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa, dispone che il trattamento economico accessorio «è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato», assorbendo tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Il successivo art. 18, “Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa”, contiene un’elencazione di ulteriori compensi che possono essere riconosciuti al personale in discorso (es. compensi per lo straordinario elettorale), con possibilità di riconoscere «compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali». Al di fuori di tale possibilità non è possibile ammettere la retribuzione del lavoro straordinario effettuato dai titolari di posizioni organizzative.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/UMBRIA/SENTENZA/50/2025?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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