Le Elevate Qualificazioni negli Enti senza Dirigenza hanno durata massima di 5 anni, invece che 3 (ma possono comunque essere rinnovate) – Art. 19 c. 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 23.02.2026

Le Elevate Qualificazioni negli Enti senza Dirigenza hanno durata massima di 5 anni - Art. 19 c. 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 23.02.2026

Capo IV Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

6. Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che può essere fino a 5 anni. Nel caso di conferimento al titolare di EQ anche dell’incarico 30 di Vicesegretario, l’ente può tenerne conto in sede di graduazione della retribuzione di posizione.

In un ente senza la dirigenza, all’incaricato di EQ con contratto a tempo parziale non si può riconoscere un compenso per lavoro supplementare e la sua retribuzione di posizione deve essere proporzionata al tempo percentuale del part-time – ARAN parere Id 35359

In un ente senza la dirigenza, all’incaricato di EQ con contratto a tempo parziale non si può riconoscere un compenso per lavoro supplementare e la sua retribuzione di posizione deve essere proporzionata al tempo percentuale del part-time - ARAN parere Id 35359

La retribuzione di posizione del personale titolare di incarico di EQ, anche a tempo parziale, è da intendersi onnicomprensiva, per espressa previsione contrattuale (all’art. 17, comma 1 del CCNL del 16.11.2022), salvo quanto previsto all’art. 20 dello stesso CCNL 16.11.2022 che prevede delle fattispecie di compensi aggiuntivi che possono essere liquidati ai titolari di EQ in presenza di determinate condizioni. Pertanto, non è possibile remunerare il lavoro supplementare eventualmente prestato.

Quanto necessità di riproporzionare la retribuzione di posizione in base alla percentuale di part-time, si conferma che il principio generale del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche per la retribuzione di posizione, per espressa previsione contrattuale (art. 53, comma 3, secondo periodo del CCNL del 21.5.2018).

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-un-ente-senza-la-dirigenza-lincaricato-di-eq-con-contratto-a-tempo-parziale-puo-riconoscere-un-compenso-per-lavoro-supplementare-ed-ancora-la-sua-retribuzione-di-posizione-deve-essere-p/

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No al lavoro straordinario delle Elevate Qualificazioni – Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria Sentenza 50/2025

No al lavoro straordinario delle Elevate Qualificazioni - Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria Sentenza 50/2025

La sezione giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei conti condanna un dipendente pubblico, titolare di Posizione Organizzativa (ora Elevata Qualificazione), per la liquidazione indebita dello straordinario in assenza del requisito previsto dalle norme contrattuali. Il CCNL 2016 – 2018 del Comparto funzioni locali, all’articolo 15, recante la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa, dispone che il trattamento economico accessorio «è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato», assorbendo tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Il successivo art. 18, “Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa”, contiene un’elencazione di ulteriori compensi che possono essere riconosciuti al personale in discorso (es. compensi per lo straordinario elettorale), con possibilità di riconoscere «compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali». Al di fuori di tale possibilità non è possibile ammettere la retribuzione del lavoro straordinario effettuato dai titolari di posizioni organizzative.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/UMBRIA/SENTENZA/50/2025?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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