
Si conferma che la nuova disposizione contrattuale di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del CCNL del 23 febbraio 2026 deve essere correttamente interpretata nel senso che, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge) i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), ed anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo.


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