CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso – ARAN parere Id: 37360

CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso - ARAN parere Id: 37360

Si conferma che la nuova disposizione contrattuale di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del CCNL del 23 febbraio 2026 deve essere correttamente interpretata nel senso che, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge) i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), ed anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ccnl-2022-2024-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-alla-disciplina-dei-compensi-aggiuntivi-spettanti-ai-titolari-di-eq-di-cui-allart-17-del-nuovo-ccnl-23-02-2026-e-possibile-er/

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In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c)  del CCNL del 16.11. 2022 non è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse – ARAN parere CFL256

In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c)  del CCNL del 16.11. 2022 non è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse - ARAN parere CFL256

Si evidenzia che l’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all’art. 18, comma 1, lett. c)  del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato  da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.

Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/component/content/article/7839-funzioni-locali-lavoro-straordinario-elettorale/14726-cfl256.html

In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c)  del CCNL del 16.11. 2022 non è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse – ARAN CFL256

In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c)  del CCNL del 16.11. 2022 non è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse - ARAN CFL256

Si evidenzia che l’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all’art. 18, comma 1, lett. c)  del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato  da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.

Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7839-funzioni-locali-lavoro-straordinario-elettorale/14726-cfl256.html