La Corte ribadisce che “nell’ambito di applicazione del d. lgs. 165/2001, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento (art. 52, co. 1, u.p., d.lgs., 165/2001) e dunque la causa con cui si agisca, sulla base degli opportuni presupposti per il riconoscimento di un dato inquadramento formale, non può interferire con la diversa causa con cui si assume che, al di là di quanto derivante dalle norme rispetto all’inquadramento formale, spettino differenze retributive per essersi svolte di fatto mansioni di un livello superiore ed in teoria rientranti nella previsione dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001. I due diritti, quello all’inquadramento e quelle alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, sono diversi”.
Via libera del Garante Privacy allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa italiana all’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il provvedimento disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, definendo limiti, presupposti e garanzie per il trattamento dei dati biometrici e per l’uso di tecnologie di identificazione biometrica da remoto.
Il Garante, pur ritenendo il decreto complessivamente coerente con l’AI Act e con la legge delega n.132/2025, individua alcuni profili da integrare. In particolare, chiede di chiarire il ruolo della supervisione umana nei sistemi di IA, di definire con maggiore precisione le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, di coinvolgere il Garante negli spazi di sperimentazione normativa che comportino trattamenti di dati personali e di rafforzare le garanzie relative alla qualità delle banche dati biometriche utilizzate per l’identificazione.
Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è, secondo il Garante, coerente con l’AI Act, che consente il riconoscimento facciale ex post solo per ricerche mirate. L’elaborazione dei dati biometrici dovrebbe quindi avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive.
Infine, il Garante chiede che anche le disposizioni relative all’identificazione biometrica disciplinate dal nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale prevedano l’espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante tecniche di scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
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