Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (“regolamento IA”) – Garante della Privacy 14 luglio 2026

Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (“regolamento IA”) - Garante della Privacy 14 luglio 2026

Via libera del Garante Privacy allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa italiana all’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il provvedimento disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, definendo limiti, presupposti e garanzie per il trattamento dei dati biometrici e per l’uso di tecnologie di identificazione biometrica da remoto.

Il Garante, pur ritenendo il decreto complessivamente coerente con l’AI Act e con la legge delega n.132/2025, individua alcuni profili da integrare. In particolare, chiede di chiarire il ruolo della supervisione umana nei sistemi di IA, di definire con maggiore precisione le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, di coinvolgere il Garante negli spazi di sperimentazione normativa che comportino trattamenti di dati personali e di rafforzare le garanzie relative alla qualità delle banche dati biometriche utilizzate per l’identificazione.

Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è, secondo il Garante, coerente con l’AI Act, che consente il riconoscimento facciale ex post solo per ricerche mirate. L’elaborazione dei dati biometrici dovrebbe quindi avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive.

Infine, il Garante chiede che anche le disposizioni relative all’identificazione biometrica disciplinate dal nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale prevedano l’espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante tecniche di scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10275606

Rispondi

Garante: non conforme al Gdpr “FaceBoarding” di Milano Linate – Provvedimento del 12 marzo 2026

Garante: non conforme al Gdpr “FaceBoarding” di Milano Linate - Provvedimento del 12 marzo 2026

Il Garante privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri dell’aeroporto di Milano Linate effettuato attraverso il sistema di riconoscimento facciale “FaceBoarding”, rispetto al quale l’Autorità era già intervenuta con un provvedimento di limitazione provvisoria nel mese di settembre 2025.

Il sistema veniva utilizzato da SEA (Società per azioni esercizi aeroportuali), per consentire l’accesso all’area sterile e l’imbarco al gate dei passeggeri previa registrazione presso appositi chioschi o mediante app e successiva associazione del volto al documento di riconoscimento e alla carta d’imbarco.    

L’Autorità, nel corso dell’istruttoria avviata d’ufficio, ha accertato che il “FaceBoarding” vìola il GDPR ed è in contrasto, in particolare, con il parere dell’EDPB sull’uso del riconoscimento facciale in aeroporto.  Il sistema, infatti, prevede che i dati biometrici acquisiti siano interamente conservati in maniera centralizzata nei server di SEA impedendo ai passeggeri di esercitare un controllo esclusivo sui propri dati.

Il Garante ha riscontrato, inoltre, che SEA non ha adottato misure di cifratura dei modelli biometrici; ha conservato i template per un periodo eccessivo (fino a 12 mesi), comportando così un aumento significativo dei rischi di violazioni dei dati personali, ed ha rilasciato un’informativa con indicazioni inesatte. Per di più la società acquisiva, senza il loro consenso, le immagini del volto dei passeggeri che, pur non avendo aderito al “FaceBoarding”, utilizzavano i varchi ibridi. 

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10238246

Rispondi

Lavoro: no del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze. Sanzionate cinque società che trattavano illecitamente dati biometrici – Garante Privacy provvedimento del 22.02.2024

Lavoro: no del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze. Sanzionate cinque società che trattavano illecitamente dati biometrici - Garante Privacy provvedimento del 22.02.2024

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori. [VEDI PROVVEDIMENTI doc. web n. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785]

L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995680