Mansioni Superiori e riconoscimento esclusivamente di differenze retributive – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 13225 del 7/5/2026

Mansioni Superiori e riconoscimento esclusivamente di differenze retributive - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 13225 del 7/5/2026

La Corte ribadisce che “nell’ambito di applicazione del d. lgs. 165/2001, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento (art. 52, co. 1, u.p., d.lgs., 165/2001) e dunque la causa con cui si agisca, sulla base degli opportuni presupposti per il riconoscimento di un dato inquadramento formale, non può interferire con la diversa causa con cui si assume che, al di là di quanto derivante dalle norme rispetto all’inquadramento formale, spettino differenze retributive per essersi svolte di fatto mansioni di un livello superiore ed in teoria rientranti nella previsione dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001. I due diritti, quello all’inquadramento e quelle alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, sono diversi”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260507/snciv@sL0@a2026@n13225@tO.clean.pdf

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L’attività dello stato civile e anagrafe può essere remunerata con la specifica indennità prevista, quindi quando le mansioni aggiuntive svolte sono compatibili con la qualifica ricoperta, non si ha diritto a mansioni superiori – Corte di Cassazione sentenza 7241/2026

L’attività dello stato civile e anagrafe può essere remunerata con la specifica indennità prevista, quindi quando le mansioni aggiuntive svolte sono compatibili con la qualifica ricoperta, non si ha diritto a mansioni superiori - Corte di Cassazione sentenza 7241/2026

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Mansioni superiori – Corte di Cassazione Ordinanza 3185 del 12/2/2026

Mansioni superiori - Corte di Cassazione Ordinanza 3185 del 12/2/2026

Per la Corte la domanda di pagamento delle differenze di retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori non richiede la dimostrazione di tutte le singole ore lavorate, ma solo la prevalenza dell’attribuzione dei compiti propri delle mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.

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