
Il Sindaco del Comune di Vigevano (PV) ha formulato una richiesta di parere circa la possibilità di rideterminare lo stanziamento per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014 e circa la sua modalità di calcolo. La Sezione ha stabilito: 1) lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni previsto per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza; 2) ai fini della rideterminazione, la scelta del criterio di calcolo è rimessa all’autonoma e prudenziale valutazione dell’Ente, nell’ambito della propria potestà regolamentare e negoziale e nel rispetto degli equilibri di bilancio; l’Ente può ricostruire il parametro secondo il criterio delle somme correlate ai ricorsi pendenti nel 2013 ponderate per il grado di probabilità dell’esito ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea, purché fondata su criteri predeterminati, oggettivi e misurabili, nel rispetto del principio di competenza finanziaria dell’esercizio 2013. Nei rigorosi termini dei princìpi di diritto testé enunciati e nella puntuale aderenza agli stessi dell’eventuale successiva attività amministrativa, è riconosciuta l’applicazione dell’esimente della responsabilità ex art. 2 della legge n. 1/2026.
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