
La Corte richiama il principio dalla stessa affermato (Cass. n. 18362/2023) secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo ratione temporis applicabile antecedente alla modifica attuata dal d.lgs. n. 75/2017), per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione, in quanto, sul piano letterale, la norma citata fa riferimento alla sentenza, e, su quello sistematico, va letta congiuntamente all’art. 154-ter disp. att. c.p.p., ove pure si distingue fra comunicazione d’ufficio del dispositivo e trasmissione, a richiesta, della copia integrale del provvedimento, che costituisce notizia “circostanziata” dell’illecito ai fini del rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente. Più di recente la Corte (Cass. n. 7267/2024), nel ribadire detto orientamento, ha escluso l’asserito carattere innovativo della modifica apportata dal d.lgs. n. 75/2017 quanto alla individuazione del dies a quo fissato ai fini della riattivazione del procedimento disciplinare. Al richiamato principio il Collegio intende dare continuità, perché meritano piena condivisione le argomentazioni, richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., poste a fondamento della pronuncia, con la quale si è evidenziato che: «è condivisibile la decisione della Corte territoriale laddove ha ritenuto che «attesa la natura perentoria del termine di 60 giorni in discussione … è necessario ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine ad un evento certo quale la comunicazione della cancelleria». Condivisibile è anche l’assunto che la modifica apportata all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (che ha aggiunto le parole «da parte della cancelleria del giudice») «non ha una portata innovativa della previsione precedente, bensì una valenza solo interpretativa». Non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 (e non applicabile nel caso di specie ratione temporis, posto che l’illecito disciplinare era stato commesso in precedenza: v. art. 22, comma 12, d.lgs. n. 75 del 2017), ma anzi proprio di constatare che l’intervenuta modifica legislativa non incide sull’interpretazione del testo previgente, nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta. La tesi secondo cui il dies a quo dovrebbe in ogni caso essere individuato nella scadenza del termine assegnato alla cancelleria del giudice penale per comunicare la sentenza alla pubblica amministrazione, oltre ad essere smentita dal tenore letterale dell’art. 55-ter, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001, è anche irrazionale, perché pretende di fare decorre un termine perentorio fissato per un adempimento della pubblica amministrazione datrice di lavoro dalla scadenza di un termine fissato ad altra e diversa amministrazione.» A dette considerazioni va aggiunto che il d.lgs. n. 150/2009, oltre a dettare la disciplina dei «rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale», ha anche contestualmente inserito nel codice di procedura penale l’art. 154 ter, intitolato «comunicazione della sentenza penale», sicché l’interpretazione sistematica dell’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 induce a ritenere che la comunicazione alla quale la disposizione fa riferimento non possa che essere quella imposta dal legislatore alla cancelleria del giudice penale.
Fonte: ARANAGENZIA

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