L’attività dello stato civile e anagrafe può essere remunerata con la specifica indennità prevista, quindi quando le mansioni aggiuntive svolte sono compatibili con la qualifica ricoperta, non si ha diritto a mansioni superiori – Corte di Cassazione sentenza 7241/2026

L’attività dello stato civile e anagrafe può essere remunerata con la specifica indennità prevista, quindi quando le mansioni aggiuntive svolte sono compatibili con la qualifica ricoperta, non si ha diritto a mansioni superiori - Corte di Cassazione sentenza 7241/2026

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