La natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, non trova una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019. Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunta dall’Ente. Ad evitare che la mancanza sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli di personale possa contenere una posti alla stessa espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorro i limiti fissati dallo stesso tetto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie relative alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. Inoltre, la corretta procedura di contabilizzazione deve comunque rimanere costante di mantenimento degli equilibri bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del diritto e nella conseguente responsabilità tra gli aventi.
La Sezione, in riscontro all’istanza di parere formulato dalla Città metropolitana di Genova, ritiene che l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, nei soli casi in cui l’affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di “gara” (art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016), locuzione all’interno della quale la magistratura contabile ha incluso le procedure negoziate senza bando (di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, temporaneamente estese dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 110 del 2020) e gli affidamenti diretti ove “mediati” dalla previa richiesta di preventivi ad operatori economici (sul modello previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, come novellato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della legge n. 55 del 2019); l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento, seguendo, tutto bene, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento, seguendo, al tal fine, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento, seguendo, al tal fine, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie).
La Sezione si pronuncia come segue sulla richiesta di parere della Provincia di Bergamo: «Gli incentivi per funzioni tecniche previste dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in presenza dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previsto dalla legge, negli appalti di forniture e servizi essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È rimessa all’esclusiva responsabilità dell’amministrazione provinciale la valutazione nel caso concreto circa la sussistenza o meno delle ipotesi, previste dal paragrafo 10.2 delle linee guida ANAC n. 3, in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Resta fermo che gli incentivi, considerato il disposto del richiamato articolo 113,