A fronte delle delucidazioni chieste dal sindaco di un Comune in merito agli incentivi alle funzioni tecniche, così come disciplinati dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, la Corte dei Conti chiarisce che il tetto degli incentivi si calcola sull’importo a base di gara e che proroghe o prestazioni aggiuntive rientrano nello stanziamento contrattuale. Non è possibile usare economie non stanziate per riconoscere incentivi, che restano subordinati alla certificazione del RUP. I servizi di particolare importanza richiedono motivazione rigorosa e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP; le decisioni specifiche restano di responsabilità dell’amministrazione.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Comune di Milano, in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell’amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., in forma integrata per un affidamento di lavori, servizi e forniture, risponde affermativamente al quesito formulato dall’Ente. Ne discende perciò la possibilità che il personale della società in house collabori con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune. A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che: a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36; b) l’Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all’art. 45 cit.; c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023”.
Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l’accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all’art.45 c.4, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell’art.45 stabiliscono l’impossibilità di corrispondere l’incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte.
L’attribuzione dell’incentivo necessita chiaramente, stante l’attuale disposto normativo previsto all’art. 45 del Codice, come evidenziato nella richiesta di parere, di espressa attestazione. Quanto alle modalità, queste dovranno essere previste nell’apposita disciplina dell’ente relativa all’incentivo.
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