GLI INCENTIVI TECNICI VANNO FUORI DAL CALCOLO DEI LIMITI DI TUTTE LE SPESE DI PERSONALE – CORTE DEI CONTI TOSCANA DELIBERA 106/2026

GLI INCENTIVI TECNICI VANNO FUORI DAL CALCOLO DEI LIMITI DI TUTTE LE SPESE DI PERSONALE - CORTE DEI CONTI TOSCANA DELIBERA 106/2026

Comune di Abetone Cutigliano (PT) – richiesta di parere formulata dal Sindaco che pone sei distinti quesiti, concatenati tra loro, di cui quattro in merito alla riconduzione o meno tra le spese di personale degli incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 45 d.lgs. 36/2023 e i restanti due quesiti sulla loro corretta procedura di contabilizzazione.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/106/2026/PAR

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La diversa stima degli incentivi tecnici in caso di proroga e di rinnovo dell’appalto – Corte dei conti Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia Deliberazione n. 14 del 30/3/2026

La diversa stima degli incentivi tecnici in caso di proroga e di rinnovo dell'appalto - Corte dei conti Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia Deliberazione n. 14 del 30/3/2026

La Corte dei conti fornisce chiarimenti su questioni ascrivibili all’interpretazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche prevista dall’art. 45, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Il Comune istante ha chiesto un parere in merito alla possibilità “1) di attribuire efficacia retroattiva ai criteri di riparto stabiliti dall’Amministrazione nel caso di adozione tardiva della relativa disciplina; 2) di attribuire e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche nei casi di rinnovo o proroga contrattuale e 3) di attribuire e liquidare detti incentivi nel caso di affidamenti diretti a soggetti in house providing”. Riguardo al primo quesito, per orientamento consolidato, sebbene l’art. 45 preveda che i criteri di distribuzione siano definiti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Codice, tale termine non assume carattere perentorio tale da precludere in via definitiva la corresponsione degli incentivi. In continuità con quanto già affermato sotto la vigenza del precedente assetto normativo, si riconosce la possibilità di adottare l’atto anche successivamente, purché le risorse siano state previamente accantonate nel quadro economico dell’intervento e riferite a procedure avviate sotto la disciplina vigente. Questa conclusione trova fondamento nella natura giuridica dell’incentivo, qualificato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, come componente retributiva. Il diritto del dipendente matura in relazione allo svolgimento delle attività tecniche previste dalla legge, mentre l’atto interno dell’amministrazione ha funzione meramente attuativa, limitandosi a disciplinare i criteri di riparto. Ne consegue che l’eventuale inerzia dell’ente non incide sull’an debeatur del diritto, ma può semmai rilevare sul piano della responsabilità, esponendo l’amministrazione a pretese risarcitorie. Quanto al secondo profilo sollevato dal Comune, relativo alla possibilità di riconoscere gli incentivi nelle ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale, il parere muove dalla necessaria distinzione tra i due istituti. Il rinnovo si caratterizza per la rinegoziazione del rapporto e dà luogo a un nuovo vincolo contrattuale, mentre la proroga si limita a differire nel tempo l’efficacia di un contratto già in essere, senza alterarne il contenuto. Tale distinzione assume rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina degli incentivi. Nel caso della proroga, soprattutto se prevista ab origine nella documentazione di gara o disposta nei limiti della proroga tecnica, il valore economico rilevante ai fini del calcolo degli incentivi deve essere già considerato nell’importo stimato dell’appalto. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 14 del Codice, comprende anche eventuali opzioni e rinnovi espressamente previsti. Pertanto, l’erogazione degli incentivi nella fase esecutiva potrà avvenire ove ricorrano i presupposti sostanziali, ossia l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche e la loro attestazione da parte del RUP. Diversa è la situazione del rinnovo, che, configurandosi come un nuovo affidamento, richiede di assumere come parametro di riferimento l’importo relativo alla nuova procedura. In questo caso, la possibilità di riconoscere gli incentivi resta subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 45, nonché alla legittimità del ricorso al rinnovo stesso, che deve comunque confrontarsi con il principio generale di concorrenza e con il divieto di rinnovi taciti. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto, che il nuovo Codice ha esteso a tutte le procedure di affidamento e non più alle sole gare. Infine, con riferimento agli affidamenti in favore di società in house, il parere esclude la possibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche. La soluzione si fonda sulla natura del rapporto intercorrente tra amministrazione e società partecipata, che non si configura come relazione tra soggetti distinti, bensì come espressione di un modello organizzativo interno. La società in house opera infatti quale articolazione dell’ente pubblico, in regime di controllo analogo, con conseguente assenza di quella alterità soggettiva che giustifica l’applicazione delle regole sull’evidenza pubblica e, correlativamente, del sistema incentivante. In tale contesto, viene meno la ratio stessa dell’istituto, che è quella di remunerare attività tecniche svolte nell’ambito di procedure competitive rivolte al mercato.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-friuli-venezia-giulia-deliberazione-n-14-del-30-3-2026-impiego-pubblico-funzioni-locali-incentivi-per-funzioni-tecniche-liquidazione-tardiva-rinno/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Negli Incentivi Tecnici l’IRAP è a parte e a carico dell’Ente – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 103/2026

Negli Incentivi Tecnici l'IRAP è a parte e a carico dell'Ente - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 103/2026

il Sindaco del Comune di Curno ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, avente ad oggetto “l’art. 45 del D.lgs. 36/2023 modificato dall’articolo 126 del D.lgs, 209/2024”, all’esito degli intervenuti pareri del MIT (n. 2986/2024, n. 3414/2025 e n. 3358/2025) volti a chiarire le incertezze interpretative sinora espresse in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche. La Sezione considera il parere ammissibile sia soggettivamente, sia oggettivamente in quanto rientrante nell’alveo della “contabilità pubblica” nella misura in cui afferisce alla disamina del trattamento contabile degli oneri IRAP riguardanti gli incentivi tecnici ex art. 45 del d. lgs. n. 36/2023 con vaglio della loro ricaduta sul bilancio del Comune. La Sezione esprime il seguente parere. In attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. La Sezione muove difatti dal principio cardine dell’illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull’incentivo tecnico spettante al personale dell’Ente per effetto del pagamento dell’onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest’ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all’interno del quadro economico dell’opera. Diversamente si conclude per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/103/2026/PAR