Il Sindaco di un Comune lombardo ha inoltrato alla Sezione di controllo per la Lombardia una richiesta di parere avente ad oggetto “le attività incentivabili ai sensi dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e smi“. La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esprime il seguente parere “le attività di collaborazione incentivabili sono esclusivamente quelle svolte a favore di altri dipendenti pubblici, rientrando tra le ordinarie prestazioni lavorative il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e/o collaudo”; “solo i dipendenti collaboratori dell’attività del responsabile unico del progetto ei dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento possono beneficiare degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’art. 45 del dlgs.36/2023“.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta all’istanza di parere formulata dal Comune di Bergamo riscontra nei termini di seguito esposto: “Per le procedure soggette alle previsioni dell’art. 113 d.lgs. 50/2016, a differenza delle procedure ricadenti delle disposizioni dell’art. 45, deve ritenersi preclusa la corresponsione degli incentivi tecnici al personale in caso di rinnovo del contratto, qualora questo non sia stato preceduto dallo svolgimento di una procedura di carattere comparativo, dei cui esiti l’amministrazione abbia dato conto nella motivazione In ogni caso, resta inteso che l’incentivo, anche in caso di rinnovo, potrà riconoscersi solo a fronte della certificazione ed attestazione da parte del Rup dell’effettivo svolgimento delle specifiche attività indicate per il decreto legislativo.
L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la destinazione di risorse economiche a titolo di incentivo per le funzioni tecniche connesse alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “destinano risorse finanziarie (…) per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale”, precisando che tali risorse devono essere a carico degli stanziamenti previsti per ciascuna procedura. Le attività incentivate sono puntualmente elencate nell’Allegato I.10, che individua – in modo tassativo – le fasi e i ruoli ammissibili: programmazione della spesa, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, verifica e collaudo, direzione dell’esecuzione, fino alla gestione dei flussi informativi. Si tratta, come rilevato dalla Corte, di attività gestionali e tecniche, strettamente collegate alla funzione amministrativa di esecuzione del contratto. Le successive modifiche legislative hanno ampliato la platea dei beneficiari: 1)il d.lgs. n. 209/2024 ha sostituito il termine “dipendenti” con “personale”, estendendo in astratto la possibilità di accesso anche a figure dirigenziali, superando il principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24 del d.lgs. 165/2001; 2) il D.L. 73/2025 (cd. Decreto Infrastrutture 2025), convertito in legge n. 105/2025, ha confermato tale deroga, imponendo tuttavia la trasmissione agli organi di controllo dei compensi erogati ai dirigenti. La Corte, pur riconoscendo tale ampliamento, precisa che l’estensione non riguarda categorie che non svolgono funzioni tecniche gestionali, come nel caso del personale di staff politico.
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