
L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la destinazione di risorse economiche a titolo di incentivo per le funzioni tecniche connesse alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “destinano risorse finanziarie (…) per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale”, precisando che tali risorse devono essere a carico degli stanziamenti previsti per ciascuna procedura. Le attività incentivate sono puntualmente elencate nell’Allegato I.10, che individua – in modo tassativo – le fasi e i ruoli ammissibili: programmazione della spesa, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, verifica e collaudo, direzione dell’esecuzione, fino alla gestione dei flussi informativi. Si tratta, come rilevato dalla Corte, di attività gestionali e tecniche, strettamente collegate alla funzione amministrativa di esecuzione del contratto. Le successive modifiche legislative hanno ampliato la platea dei beneficiari: 1)il d.lgs. n. 209/2024 ha sostituito il termine “dipendenti” con “personale”, estendendo in astratto la possibilità di accesso anche a figure dirigenziali, superando il principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24 del d.lgs. 165/2001; 2) il D.L. 73/2025 (cd. Decreto Infrastrutture 2025), convertito in legge n. 105/2025, ha confermato tale deroga, imponendo tuttavia la trasmissione agli organi di controllo dei compensi erogati ai dirigenti. La Corte, pur riconoscendo tale ampliamento, precisa che l’estensione non riguarda categorie che non svolgono funzioni tecniche gestionali, come nel caso del personale di staff politico.
Non c’è danno erariale per la reiterata assegnazione della Responsabilità di EQ al dipendente istruttore – Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Campania Sentenza n. 317/2025 del 13 ottobre 2025

La Corte non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco quando manca la prova del dolo, nel conferimento reiterato, per tutta la durata del mandato, dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area, di categoria D. La soluzione organizzativa, annota il Collegio, pur non conforme al quadro normativo delineato dal CCNL di Comparto, non appare dettata al fine di cagionare un danno all’erario, ma invece risulta al contrario finalizzata al buon andamento organizzativo, ad evitare una ulteriore spesa esternalizzando il servizio, oltre che volta a garantire una migliore erogazione del medesimo servizio in termini di efficienza, efficacia e correttezza ex art.1 della legge n. 241/1990, in riflesso diretto dell’art. 97 Cost.
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LICENZIAMENTO E DANNO ERARIALE PER IL DIPENDENTE CHE UTILIZZA IN MANIERA IMPROPRIA LA DOCUMENTAZIONE IN SUO POSSESSO NELL’ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE – CORTE DEI CONTI CAMPANIA SENTENZA N. 170/2023

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/CAMPANIA/SENTENZA/170/2023
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