Responsabilità erariale anche per gli enti pubblici non economici – Corte di Cassazione Sentenza 1221/2026

Responsabilità erariale anche per gli enti pubblici non economici - Corte di Cassazione Sentenza 1221/2026

Per la Corte la responsabilità contabile colpisce chi gestisce denaro o beni pubblici, indipendentemente dalla qualifica formale. Pertanto, essa riguarda sia i dipendenti sia gli amministratori, compresi quelli di enti pubblici economici, qualora vi sia stato un uso illegittimo dei suddetti denaro e beni pubblici che abbia prodotto un danno concreto ed attuale alla pubblica amministrazione. Ciò, evidentemente, anche alla luce del concetto allargato (o “a geometria variabile”) di pubblica amministrazione – indicativo della flessibilità della P.A. nel cambiare forma e applicare norme diverse (pubblicistiche o privatistiche) a seconda del contesto e dello scopo, superando la visione rigida del passato e adattandosi alle esigenze della Comunità europea, agendo secondo diritto privato in atti non autoritativi e pubblico in quelli con potere di imperio, per realizzare fini pubblici attraverso diverse forme organizzative e regolamentari – che viene in rilievo in tali casi e che, quindi, consente l’applicazione della indicata disposizione anche ad un ente pubblico economico quale il Consorzio di sviluppo industriale, costituente, nel caso in esame, l’ ”amministrazione di appartenenza” tenuta al rimborso delle spese legali.

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Non c’è danno erariale per la reiterata assegnazione della Responsabilità di EQ al dipendente istruttore – Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Campania Sentenza n. 317/2025 del 13 ottobre 2025

Non c'è danno erariale per la reiterata assegnazione della Responsabilità di EQ al dipendente istruttore - Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Campania Sentenza n. 317/2025 del 13 ottobre 2025

La Corte non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco quando manca la prova del dolo, nel conferimento reiterato, per tutta la durata del mandato, dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area, di categoria D. La soluzione organizzativa, annota il Collegio, pur non conforme al quadro normativo delineato dal CCNL di Comparto, non appare dettata al fine di cagionare un danno all’erario, ma invece risulta al contrario finalizzata al buon andamento organizzativo, ad evitare una ulteriore spesa esternalizzando il servizio, oltre che volta a garantire una migliore erogazione del medesimo servizio in termini di efficienza, efficacia e correttezza ex art.1 della legge n. 241/1990, in riflesso diretto dell’art. 97 Cost.

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ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO E DANNO D’IMMAGINE – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 58/2024

ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO E DANNO D'IMMAGINE - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 58/2024

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/EMILIA%20ROMAGNA/SENTENZA/58/2024