Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 – Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

Impiego pubblico – Azienda Unità Sanitaria Locale – Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

La Corte con la sentenza ha esaminato il caso di una operatrice sanitaria dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale che a far tempo dalla nomina avrebbe contestualmente ricoperto la carica di amministratore in una Società Semplice (di cui deteneva una quota di partecipazione del 25%) in violazione di quanto previsto dall’art. 53 del dlgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss del DPR 3/1957, nonché dall’art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 (in merito anche al Regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali che elenca le attività oggetto di divieto assoluto, espressamente ricomprendendo l’assunzione di cariche in società con fini di lucro e l’esercizio del commercio). Alla violazione del principio di esclusività della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici si sarebbe unito l’elemento soggettivo del dolo, integrato dal consapevole e silente svolgimento di attività esterna incompatibile da parte dell’operatrice sanitaria, che, in costanza di rapporto di lavoro, avrebbe ricoperto la carica di socio amministratore della Società. La dipendente avrebbe inoltre violato il dovere d’ufficio di informare la parte datoriale in ordine a incarichi e attività anche potenzialmente incompatibili con la funzione ricoperta in seno all’Azienda. La Corte inoltre addebita alla dipendente la responsabilità erariale per “sottrazione doloso di farmaci” considerato il carattere intenzionale della sottrazione di beni aziendali ad uso ospedaliero, in aperta violazione degli obblighi di servizio facenti capo alla stessa assegnata al relativo reparto, farmaci utilizzati per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale citata. Viene pertanto quantificato con criterio equitativo il danno erariale con riferimento alle due fattispecie esaminate: a) svolgimento di attività incompatibile con la prestazione lavorativa; b) sottrazione di materiale sanitario.

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Danno erariale per incarico art. 110 senza il titolo di studio – Corte dei Conti Veneto sentenza n. 114/2023

Danno erariale per incarico art. 110 senza il titolo di studio - Corte dei Conti Veneto sentenza n. 114/2023

Il Collegio si esprime in merito alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato scaturito dalla decisione della Giunta di addivenire alla riorganizzazione dell’Ufficio di staff del Sindaco, assunta al fine di ovviare all’impossibilità della riconferma di un dipendente inquadrato fino a quel momento nella categoria D5, con incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL, nonostante la carenza del necessario titolo di studio.  La Corte si pronuncia consolidando un orientamento espresso in altre sentenze, per cui è possibile la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato allorché il soggetto individuato non sia già dipendente dell’ente, poiché – qualora ricorra, invece, il caso opposto – il rapporto di lavoro subordinato è già costituito ed il soggetto risulta già incardinato nell’organico. Nel caso in oggetto, infatti, vi è una ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro, in quanto il dipendente risultava essere titolare contemporaneamente di due rapporti di lavoro dipendente subordinato, uno a tempo indeterminato -seppur quiescente- e uno a tempo determinato, con lo stesso ente. Il Collegio ritiene infine che la delibera della Giunta, sia connotata dal dolo poiché  consapevolmente ha assunto la decisione di costruire un percorso che conduceva all’individuazione, in maniera univoca, di un determinato soggetto al quale veniva  garantito un trattamento economico e previdenziale parametrato a quello dirigenziale, in forza di incarichi dirigenziali reiterati nel tempo pur in assenza del necessario titolo di studio e senza alcuna soluzione di continuità per quindici anni, nonostante il carattere eccezionale e temporaneo degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL.

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Sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza effettiva autorizzazione – Corte dei Conti Lombardia sentenza n. 97/2023

Sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza effettiva autorizzazione - Corte dei Conti Lombardia sentenza n. 97/2023

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/97/2023