Disciplina incompatibilità – T.U. del 1957 – Consiglio di Stato Sentenza 746/2024

Disciplina incompatibilità - T.U. del 1957 - Consiglio di Stato Sentenza 746/2024

Il Consiglio di Stato richiama in merito la giurisprudenza della Cassazione, con riguardo al pubblico impiego privatizzato, ma con affermazioni applicabili anche ai settori non privatizzati, essendo ad entrambe le categorie applicabile il T.U. del 1957 per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità (Cass. Sez. Lavoro, 7 maggio 2019, n. 11949; 30 novembre 2017, n. 28797). La Suprema Corte ritiene che quando si verifichi una ipotesi di incompatibilità vengano in rilievo due diversi aspetti: “l’uno relativo alla cessazione automatica del rapporto, che per volontà del legislatore si verifica qualora la incompatibilità non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente; l’altro inerente alla responsabilità disciplinare per la violazione del dovere di esclusività, responsabilità che può essere comunque ravvisata anche nell’ipotesi in cui l’impiegato abbia ottemperato alla diffida”, secondo quanto espressamente previsto dal Testo unico. “Mentre la prima conseguenza opera su un piano oggettivo e prescinde da valutazioni sulla gravità dell’inadempimento, la seconda è assoggettata ai principi propri della responsabilità disciplinare che presuppone sempre un giudizio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione, da esprimere tenendo conto di tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta. Detta duplicità si riflette sulla natura dell’atto adottato dal datore di lavoro e sull’indagine che deve essere compiuta in sede giudiziale, qualora dell’atto medesimo venga contestata la legittimità” (Cass. civ., Sez. lavoro, 4 aprile 2017, n. 8722). L’istituto della decadenza, infatti, non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. Lavoro, 7 maggio 2019, n. 11949; 30 novembre 2017, n. 28797; 4 aprile 2017, n. 8722; 15 gennaio 2015, n. 617; 12 ottobre 2012, n. 17437), mentre l’incompatibilità riguarda una valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall’esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull’osservanza dei doveri d’ufficio, in quanto l’ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere (Cass. civ., Sez. lavoro, 3 agosto 2021, n. 22188).

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Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 – Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

Impiego pubblico – Azienda Unità Sanitaria Locale – Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

La Corte con la sentenza ha esaminato il caso di una operatrice sanitaria dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale che a far tempo dalla nomina avrebbe contestualmente ricoperto la carica di amministratore in una Società Semplice (di cui deteneva una quota di partecipazione del 25%) in violazione di quanto previsto dall’art. 53 del dlgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss del DPR 3/1957, nonché dall’art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 (in merito anche al Regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali che elenca le attività oggetto di divieto assoluto, espressamente ricomprendendo l’assunzione di cariche in società con fini di lucro e l’esercizio del commercio). Alla violazione del principio di esclusività della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici si sarebbe unito l’elemento soggettivo del dolo, integrato dal consapevole e silente svolgimento di attività esterna incompatibile da parte dell’operatrice sanitaria, che, in costanza di rapporto di lavoro, avrebbe ricoperto la carica di socio amministratore della Società. La dipendente avrebbe inoltre violato il dovere d’ufficio di informare la parte datoriale in ordine a incarichi e attività anche potenzialmente incompatibili con la funzione ricoperta in seno all’Azienda. La Corte inoltre addebita alla dipendente la responsabilità erariale per “sottrazione doloso di farmaci” considerato il carattere intenzionale della sottrazione di beni aziendali ad uso ospedaliero, in aperta violazione degli obblighi di servizio facenti capo alla stessa assegnata al relativo reparto, farmaci utilizzati per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale citata. Viene pertanto quantificato con criterio equitativo il danno erariale con riferimento alle due fattispecie esaminate: a) svolgimento di attività incompatibile con la prestazione lavorativa; b) sottrazione di materiale sanitario.

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Guida all’applicazione della legge nei casi di incompatibilità e inconferibilità – ANAC 09 gennaio 2023

Guida all’applicazione della legge nei casi di incompatibilità e inconferibilità - ANAC 09 gennaio 2023

Il manuale pratico di Anac

In quali casi due incarichi di vertice in un ente pubblico sono incompatibili? Quali sono le cause di inconferibilità di un incarico di responsabilità nella Pubblica amministrazione? Agli ordini professionali si applicano le stesse regole anticorruzione? 

Per supportare le amministrazioni pubbliche nell’applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità, Anac mette a disposizione una sorta di “manuale pratico” ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell’applicazione della complessa disciplina prevista dal decreto legislativo 39/2013.

L’Autorità ha svolto una ricognizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. Ne è venuto fuori una guida pratica, a disposizione di tutti. 

I tre documenti

Sono tre i documenti pubblicati. Il primo, intitolato ‘Catalogazione delle delibere Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità’, è composto da due sezioni: una tabella nella quale vengono indicati il riferimento normativo nel quale è contenuta l’ipotesi e le pronunce dell’Autorità nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva. La seconda sezione contiene alcuni focus relativi a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità.

Il secondo documento contiene undici ‘’pillole’ esplicative in materia di inconferibilità incompatibilità e i relativi riferimenti normativi. 

Il terzo documento riguarda il conflitto di interessi su cui l’Anac non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, ma svolge una funzione preminentemente collaborativa, di aiuto all’operato di ciascun ente. Le singole amministrazioni restano competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti. L’Autorità tuttavia fornisce indirizzi generali sull’applicazione della normativa come in questo caso, attraverso sei principi, sei ‘pillole’, sulla materia del conflitto di interessi.

Link al documento: https://www.anticorruzione.it/-/guida-all-applicazione-della-legge-nei-casi-di-incompatibilit%C3%A0-e-inconferibilit%C3%A0