GLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA DEVONO ESSERE TEMPORANEI ED ECCEZIONALI – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 79/2022

GLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA DEVONO ESSERE TEMPORANEI ED ECCEZIONALI - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 79/2022

Azienda Servizi alla Persona Città di Piacenza – delibera n. 79/2022/VSG La Sezione, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante “gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro”, ha esaminato un atto di consulenza affidato ad esterni. Esaminata la documentazione e le motivazioni dedotte, la sezione rileva, peraltro, il rispetto delle seguenti condizioni di legittimità: • il conferimento di essere incarichi al personale esterno, “eccezionale” comporta la necessaria temporaneità del conferimento: la durata quinquennale della consulenza, nel caso disposta, si pone in netta violazione del predetto principio; • manca l’esperimento della procedura preventiva di interpello; Rammenta Sezione che la verifica della indisponibilità delle risorse interne è un prius logico necessario, da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere tutto ‘adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/79/2022/VSG

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LA DURATA MINIMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI E’ DI TRA ANNI – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 220/2021

LA DURATA MINIMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI E' DI TRA ANNI - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 220/2021

Delib. n. 220/2021/PAR – Parere richiesto dalla Provincia di Forlì Cesena (FC) – Pres. Pieroni – Rel. Pais GrecoIl Presidente della Provincia di Forlì Cesena rivolge una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003 sulla durata minima degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all’art. 110 TUEL, in particolare se si applichi la durata minima triennale prevista dall’art. 19 comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 ovvero la previsione di cui al terzo comma del medesimo art. 110 TUEL per la quale detti incarichi cessano alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente, da intendersi quale scadenza anche anticipata rispetto alla scadenza naturale del mandato per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge. La Sezione, ferma l’inammissibilità del quesito per la possibile interferenza, sul punto, della propria attività consultiva con le funzioni di altro ordine giurisdizionale, rinvia, sulla questione, al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”. affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”. affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/220/2021/PAR

IN PRESENZA DELL’AVVOCATURA INTERNA NON E’ GIUSTIFICATA LA RICHIESTA DI PARERE ESTERNO – CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA N. 82/2021

IN PRESENZA DELL'AVVOCATURA INTERNA NON E' GIUSTIFICATA LA RICHIESTA DI PARERE ESTERNO - CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA N. 82/2021

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZIONE%20DI%20APPELLO%20PER%20LA%20SICILIA/SENTENZA/84/2021