Legittimità dei conferimenti di incarichi esterni di consulenza – Corte di Conti Piemonte sentenza 241/2024

Legittimità dei conferimenti di incarichi esterni di consulenza - Corte di Conti Piemonte sentenza 241/2024

E’ principio consolidato nella giurisprudenza contabile che “costituisce fonte di responsabilità amministrativa l’affidamento all’esterno, attraverso lo strumento della consulenza a professionisti attribuita ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 112/2024), di funzioni e attività rientranti nelle competenze istituzionali del personale interno e non consistenti nella risoluzione di problematiche eccedenti l’ordinario, soprattutto quando si rivelino di carattere tendenzialmente permanente e non temporaneo e configurino un affiancamento, per non dire una sostituzione, del personale addetto (Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 221/2006). I presupposti legittimanti l’affidamento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione, previsti tassativamente dalla citata norma, sono, infatti, strettamente ancorati all’articolo 97 della Costituzione e al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, comportando l’obbligo cogente per le pubbliche amministrazioni di svolgere i compiti istituzionali con l’ausilio del proprio personale dipendente, al fine di garantire l’economicità nel raggiungimento degli obiettivi con i mezzi a disposizione, in ossequio anche al principio enucleato nell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 24/2021; conf. Sez. giur. Sicilia, n. 270/2019; Sez. giur. Lombardia, n. 10/2008). Ne consegue che presupposto indispensabile per considerare lecito il ricorso agli incarichi esterni è “l’accertamento che si tratti di attività richiedente alto contenuto di professionalità e/o che si tratti di eventi straordinari, ai quali non si può far fronte con la struttura burocratica dell’ente” (ex multis, Corte dei coti, Sez. giur. II App., 20 marzo 2006)”.

link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15341-2025-01-28-15-41-34.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

GLI INCARICHI DI CONSULENZA NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA INCARICHI ESTERNI – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 111/2023

GLI INCARICHI DI CONSULENZA NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA INCARICHI ESTERNI - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 111/2023

La delibera in argomento è stata adottata dalla Sezione regionale per l’Emilia Romagna nell’ambito dello svolgimento del “Controllo ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 sugli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna. Di particolare interesse si segnala il “considerato in diritto” con il quale la Corte elabora un excursus normativo e giurisprudenziale circa i presupposti in presenza dei quali l’Amministrazione può intendersi legittimata a conferire incarichi esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, come dai successivi commi 5bis, 6bis, 6ter e 6 quater della norma. La Corte sottolinea come l’ottica interpretativa in materia di incarichi esterni è piuttosto restrittiva dal momento che, in ragione del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, queste devono, in base al principio dell’autosufficienza, svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale potendo solo in casi eccezionali – e negli stretti limiti previsti dalla legge – ricorrere all’impiego di personale esterno. Quanto all’oggetto specifico del controllo intestato alla Sezione, ovvero gli incarichi di consulenza, si osserva che, trattandosi di pareri resi da esperti, hanno natura di contratti di prestazione d’opera, in particolare intellettuale, disciplinati dagli artt. 2222 – 2238 del codice civile che hanno ad oggetto attività valutative o soluzioni a problemi posti dal committente non comprendendo attività gestionali proprie dell’ente e pertanto non rientrano nella categoria dei cd “incarichi esterni”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14235-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-delibera-n-1112023vgs-impiego-pubblico–funzioni-locali–comune–incarichi-di-consulenza–verifica-atti-di-spesa–ex-art-1-comma-173-legge-2662005.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

SI AI RIMBORSI PER GLI INCARICHI A PENSIONATI SE DISCIPLINATI E RENDICONTATI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PARERE n. 81269/2020

SI AI RIMBORSI PER GLI INCARICHI A PENSIONATI SE DISCIPLINATI E RENDICONTATI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PARERE n. 81269/2020

Parere in merito all’applicabilità dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Link al documento: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-01-2021/ai-lavoratori-autonomi-quiescenza-solo-incarichi-gratuiti