SI’ AGLI INCARICHI AI PENSIONATI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEO ASSUNTO – CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 66/2023

SI' AGLI INCARICHI AI PENSIONATI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEO ASSUNTO - CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 66/2023

Comune di Campomorone (GE): l’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati ​​o pubblici collocati in quiescenza (salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito), trovi applicazione con riguardo ad un incarico a titolo oneroso conferito ad un dipendente in quiescenza avente ad oggetto l’attività di formazione operativa e primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. La Sezione ha ritenuto, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisca incarico di studio o di consulenza, ferma restando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. N. 165/2001.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/66/2023/PAR

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Per i pensionati no agli incarichi retribuiti di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, sì invece agli incarichi retribuiti di supporto e assistenza – Corte dei Conti Lazio delibera n. 88/2023

Per i pensionati no agli incarichi retribuiti di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, sì invece agli incarichi retribuiti di supporto e assistenza  - Corte dei Conti Lazio delibera n. 88/2023

Comune di Labro (RI). Il quesito riguarda l’affidamento di un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza, precisando che l’attività oggetto della prestazione non concerne l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile, riguardando profili di interpretazione di una norma, con riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell’ambito delle finalità più generali di finanza pubblica (Sez. autonomie, n. 14/2022). Richiamata la normativa di cui all’art. 5, comma 9, del dln 95/2012 conv. dalla ln 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del dln 90/2014, conv. dalla ln 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della ln 124/2015 e le due circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 dicembre 2014, n. 6 e del 10 novembre 2015, n. 4.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLAZ/88/2023/PAR

SI’ AGLI INCARICHI DI STAFF A TITOLO GRATUITO ANCHE AI PENSIONATI – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 126/2022

SI' AGLI INCARICHI DI STAFF A TITOLO GRATUITO ANCHE AI PENSIONATI - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 126/2022

Il Sindaco del Comune di Castiglione Olona (VA) ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere sulla corretta applicazione dell’art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012. In particolare, l’Ente chiede: a) se possa essere legittimo considerare l’assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 90 del TUEL; b) se l’assunzione in parola possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche (pensione di vecchiaia). Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione si pronuncia come segue: “Il conferimento, tramite contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”.

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/126/2022/PARLink al documento: