Sì agli incarichi retribuiti a pensionati che non hanno ancora fatto accesso alla pensione – Corte di Cassazione sentenza 9674/2026

Sì agli incarichi retribuiti a pensionati che non hanno ancora fatto accesso alla pensione - Corte di Cassazione sentenza 9674/2026

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260416/snciv@sL0@a2026@n09674@tS.clean.pdf

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Incarico personale in quiescenza – Corte dei Conti Molise delibera 34/2025

Incarico personale in quiescenza - Corte dei Conti Molise delibera 34/2025

La Corte in merito alla richiesta di parere circa la “perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico” conclude che gli incarichi riferibili alle attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma (“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”) se effettivamente caratterizzati della mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. Per completezza, la Sezione rileva come il conferimento di un incarico debba in ogni caso rispettare anche i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-il-molise-deliberazione-34-2025-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-incarico-personale-in-quiescenza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Disciplina degli incarichi a pensionati – Corte dei Conti Lazio delibera n. 80/2024

Disciplina degli incarichi a pensionati - Corte dei Conti Lazio delibera n. 80/2024

Comune di Cassino (FR) – Richiesta di parere. Il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittima necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. Il legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse. Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati .

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLAZ/80/2024/PAR