SI’ AGLI INCARICHI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI IN PENSIONE, HANNO NATURA DIVERSA RISPETTO QUELLI DI CONSULENZA – CORTE DEI CONTI BASILICATA DELIBERA N. 62/2023

SI' AGLI INCARICHI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI IN PENSIONE, HANNO NATURA DIVERSA RISPETTO QUELLI DI CONSULENZA - CORTE DEI CONTI BASILICATA DELIBERA N. 62/2023

L’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del medesimo comune ed avente ad oggetto l ‘attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. La Sezione ha ritenuto, in adesione all’orientamento al consolidato della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisce incarico di studio o di consulenza, fermando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. N. 165/2001 nonché di avere riguardo al trattamento pensionistico in godimento.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCBAS/62/2023/PAR

SI’ AGLI INCARICHI AI PENSIONATI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEO ASSUNTO – CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 66/2023

SI' AGLI INCARICHI AI PENSIONATI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEO ASSUNTO - CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 66/2023

Comune di Campomorone (GE): l’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati ​​o pubblici collocati in quiescenza (salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito), trovi applicazione con riguardo ad un incarico a titolo oneroso conferito ad un dipendente in quiescenza avente ad oggetto l’attività di formazione operativa e primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. La Sezione ha ritenuto, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisca incarico di studio o di consulenza, ferma restando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. N. 165/2001.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/66/2023/PAR