
L’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del medesimo comune ed avente ad oggetto l ‘attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. La Sezione ha ritenuto, in adesione all’orientamento al consolidato della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisce incarico di studio o di consulenza, fermando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. N. 165/2001 nonché di avere riguardo al trattamento pensionistico in godimento.
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