Per i pensionati no agli incarichi retribuiti di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, sì invece agli incarichi retribuiti di supporto e assistenza – Corte dei Conti Lazio delibera n. 88/2023

Per i pensionati no agli incarichi retribuiti di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, sì invece agli incarichi retribuiti di supporto e assistenza  - Corte dei Conti Lazio delibera n. 88/2023

Comune di Labro (RI). Il quesito riguarda l’affidamento di un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza, precisando che l’attività oggetto della prestazione non concerne l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile, riguardando profili di interpretazione di una norma, con riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell’ambito delle finalità più generali di finanza pubblica (Sez. autonomie, n. 14/2022). Richiamata la normativa di cui all’art. 5, comma 9, del dln 95/2012 conv. dalla ln 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del dln 90/2014, conv. dalla ln 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della ln 124/2015 e le due circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 dicembre 2014, n. 6 e del 10 novembre 2015, n. 4.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLAZ/88/2023/PAR

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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE VA CONCLUSO ANCHE SE IL DIPENEDENTE E’ COLLOCATO IN QUIESCENZA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18944/2021

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE VA CONCLUSO ANCHE SE IL DIPENEDENTE E' COLLOCATO IN QUIESCENZA - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18944/2021

Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210705/snciv@sL0@a2021@n18944@tS.clean.pdf

Principi sull’applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 14.07.2021

Principi sull’applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 14.07.2021

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza a soggetti collocati in quiescenza. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni non possano conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo sia delle stesse amministrazioni che degli enti e società da esse controllati. E’, comunque, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di durata annuale.

Il divieto di remunerazione si riferisce anche alle cariche negli organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l’esercizio di effettivi poteri di governo.

Link al documento: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/14-07-2021/principi-sull%E2%80%99applicazione-del-divieto-di-remunerazione-il