
Comune di Labro (RI). Il quesito riguarda l’affidamento di un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza, precisando che l’attività oggetto della prestazione non concerne l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile, riguardando profili di interpretazione di una norma, con riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell’ambito delle finalità più generali di finanza pubblica (Sez. autonomie, n. 14/2022). Richiamata la normativa di cui all’art. 5, comma 9, del dln 95/2012 conv. dalla ln 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del dln 90/2014, conv. dalla ln 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della ln 124/2015 e le due circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 dicembre 2014, n. 6 e del 10 novembre 2015, n. 4.
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