Incarico personale in quiescenza – Corte dei Conti Molise delibera 34/2025

Incarico personale in quiescenza - Corte dei Conti Molise delibera 34/2025

La Corte in merito alla richiesta di parere circa la “perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico” conclude che gli incarichi riferibili alle attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma (“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”) se effettivamente caratterizzati della mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. Per completezza, la Sezione rileva come il conferimento di un incarico debba in ogni caso rispettare anche i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-il-molise-deliberazione-34-2025-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-incarico-personale-in-quiescenza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Per i pensionati no agli incarichi retribuiti di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, sì invece agli incarichi retribuiti di supporto e assistenza – Corte dei Conti Lazio delibera n. 88/2023

Per i pensionati no agli incarichi retribuiti di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, sì invece agli incarichi retribuiti di supporto e assistenza  - Corte dei Conti Lazio delibera n. 88/2023

Comune di Labro (RI). Il quesito riguarda l’affidamento di un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza, precisando che l’attività oggetto della prestazione non concerne l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile, riguardando profili di interpretazione di una norma, con riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell’ambito delle finalità più generali di finanza pubblica (Sez. autonomie, n. 14/2022). Richiamata la normativa di cui all’art. 5, comma 9, del dln 95/2012 conv. dalla ln 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del dln 90/2014, conv. dalla ln 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della ln 124/2015 e le due circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 dicembre 2014, n. 6 e del 10 novembre 2015, n. 4.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLAZ/88/2023/PAR

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE VA CONCLUSO ANCHE SE IL DIPENEDENTE E’ COLLOCATO IN QUIESCENZA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18944/2021

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE VA CONCLUSO ANCHE SE IL DIPENEDENTE E' COLLOCATO IN QUIESCENZA - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18944/2021

Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210705/snciv@sL0@a2021@n18944@tS.clean.pdf