Principi sull’applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 14.07.2021

Principi sull’applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 14.07.2021

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza a soggetti collocati in quiescenza. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni non possano conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo sia delle stesse amministrazioni che degli enti e società da esse controllati. E’, comunque, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di durata annuale.

Il divieto di remunerazione si riferisce anche alle cariche negli organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l’esercizio di effettivi poteri di governo.

Link al documento: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/14-07-2021/principi-sull%E2%80%99applicazione-del-divieto-di-remunerazione-il

NO AGLI INCARICHI DI STAFF DEL SINDACO AI SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA – CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 20/2021

NO AGLI INCARICHI DI STAFF DEL SINDACO AI SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA - CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 20/2021

20/2021 / PAR: Comune di Cesa (CE). La Sezione dichiara, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere (in materia di personale) inammissibile. Il quesito è, infatti, ritenuto, per giurisprudenza consolidata, estraneo alla materia della contabilità pubblica. Nel caso di specie, la possibilità o meno di ricorrere a personale collocato in quiescenza, già dipendente dell’ente medesimo, al fine di dover l’ufficio dello staff della giunta e del sindaco, non sembra integrare una questione che possa essere inclusa – alla luce del consolidato orientamento di questa sezione, confermato dalla recente pronuncia n. 17/2020 della Sezione delle Autonomie – nell’ambito della materia contabile. Giova anche segnalare che, con recente sentenza c- 67/18 (2 aprile 2020), la CGUE

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCCAM/20/2021/PAR