Principi sull’applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 14.07.2021

Principi sull’applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 14.07.2021

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza a soggetti collocati in quiescenza. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni non possano conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo sia delle stesse amministrazioni che degli enti e società da esse controllati. E’, comunque, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di durata annuale.

Il divieto di remunerazione si riferisce anche alle cariche negli organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l’esercizio di effettivi poteri di governo.

Link al documento: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/14-07-2021/principi-sull%E2%80%99applicazione-del-divieto-di-remunerazione-il

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DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – COMUNICATO ANAC DEL 14/5/2015

Questa Autorconferimento incarichiità in numerose occasioni ha espresso il proprio orientamento in merito alle cause di inconferibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli.
Inoltre, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. La medesima disposizione prevede, al comma 3, che regioni, province e comuni, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 39/2013, provvedono ad adeguare i propri ordinamenti, «individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari».Decorso inutilmente il termine dei tre mesi, trova applicazione la procedura sostitutiva descritta dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Dalle verifiche compiute dall’Autorità è emerso che, in numerosi casi, le amministrazioni destinatarie della normativa sopra richiamata non hanno dato attuazione alle disposizioni ivi previste e non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni.
A tal proposito si evidenzia quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013 in termini di responsabilità dei componenti degli organi che abbiano conferiti incarichi dichiarati nulli per le conseguenze economiche degli atti adottati, conseguenze che potrebbero aggravarsi per il potrarsi dello stato d’inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al fine scongiurare i possibili effetti negativi derivanti da tale omissione, si invitano, pertanto, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi.
Il nuovo regolamento organizzativo sarà pubblicato dalle amministrazioni interessate – anche ai fini della vigilanza dell’Autorità sugli obblighi di trasparenza – sui propri siti web istituzionali, nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.