SI’ AGLI INCARICHI DI STAFF A TITOLO GRATUITO ANCHE AI PENSIONATI – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 126/2022

SI' AGLI INCARICHI DI STAFF A TITOLO GRATUITO ANCHE AI PENSIONATI - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 126/2022

Il Sindaco del Comune di Castiglione Olona (VA) ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere sulla corretta applicazione dell’art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012. In particolare, l’Ente chiede: a) se possa essere legittimo considerare l’assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 90 del TUEL; b) se l’assunzione in parola possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche (pensione di vecchiaia). Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione si pronuncia come segue: “Il conferimento, tramite contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”. al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del DL n.95/2012 e smi”.

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NO AGLI INCARICHI DI STAFF DEL SINDACO AI SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA – CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 20/2021

NO AGLI INCARICHI DI STAFF DEL SINDACO AI SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA - CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 20/2021

20/2021 / PAR: Comune di Cesa (CE). La Sezione dichiara, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere (in materia di personale) inammissibile. Il quesito è, infatti, ritenuto, per giurisprudenza consolidata, estraneo alla materia della contabilità pubblica. Nel caso di specie, la possibilità o meno di ricorrere a personale collocato in quiescenza, già dipendente dell’ente medesimo, al fine di dover l’ufficio dello staff della giunta e del sindaco, non sembra integrare una questione che possa essere inclusa – alla luce del consolidato orientamento di questa sezione, confermato dalla recente pronuncia n. 17/2020 della Sezione delle Autonomie – nell’ambito della materia contabile. Giova anche segnalare che, con recente sentenza c- 67/18 (2 aprile 2020), la CGUE

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