
E’ principio consolidato nella giurisprudenza contabile che “costituisce fonte di responsabilità amministrativa l’affidamento all’esterno, attraverso lo strumento della consulenza a professionisti attribuita ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 112/2024), di funzioni e attività rientranti nelle competenze istituzionali del personale interno e non consistenti nella risoluzione di problematiche eccedenti l’ordinario, soprattutto quando si rivelino di carattere tendenzialmente permanente e non temporaneo e configurino un affiancamento, per non dire una sostituzione, del personale addetto (Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 221/2006). I presupposti legittimanti l’affidamento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione, previsti tassativamente dalla citata norma, sono, infatti, strettamente ancorati all’articolo 97 della Costituzione e al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, comportando l’obbligo cogente per le pubbliche amministrazioni di svolgere i compiti istituzionali con l’ausilio del proprio personale dipendente, al fine di garantire l’economicità nel raggiungimento degli obiettivi con i mezzi a disposizione, in ossequio anche al principio enucleato nell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 24/2021; conf. Sez. giur. Sicilia, n. 270/2019; Sez. giur. Lombardia, n. 10/2008). Ne consegue che presupposto indispensabile per considerare lecito il ricorso agli incarichi esterni è “l’accertamento che si tratti di attività richiedente alto contenuto di professionalità e/o che si tratti di eventi straordinari, ai quali non si può far fronte con la struttura burocratica dell’ente” (ex multis, Corte dei coti, Sez. giur. II App., 20 marzo 2006)”.