Un dipendente che ha dato le dimissioni dal servizio prima del superamento del periodo di prova può richiedere la “ricostituzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 26 del CCNL – Funzioni Locali 16.11.2022 – ARAN parere CFL267

Un dipendente che ha dato le dimissioni dal servizio prima del superamento del periodo di prova può richiedere la “ricostituzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 26 del CCNL – Funzioni Locali 16.11.2022 - ARAN parere CFL267

Con riferimento al quesito in oggetto, si ritiene in primo luogo opportuno  evidenziare che, la norma contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022 non vincola la tutela ivi prevista al perfezionamento del periodo di prova, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione dell’istituto, le dimissioni possono essere intervenute anche nel corso del richiamato periodo di prova.

Si precisa, al riguardo, che secondo il consolidato orientamento applicativo espresso dalla scrivente Agenzia, la richiamata disciplina attribuisce al dipendente il diritto di richiedere la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente il diritto ad essere riassunto. La decisione di merito è, infatti, affidata al ragionevole apprezzamento dell’ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. L’articolo in parola, infatti, utilizza l’espressione “in caso di accoglimento della richiesta” che, inequivocabilmente, evidenzia che la domanda del dipendente potrebbe non essere accolta.

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Il dipendente che chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, può essere adibito a mansioni diverse da quelle svolte prima della cessazione – ARAN parere CFL266

Il dipendente che chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, può essere adibito a mansioni diverse da quelle svolte prima della cessazione - ARAN parere CFL266

In relazione al quesito in oggetto si ritiene che la formulazione letterale della nota disciplina contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, ai sensi della quale “Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni”, consenta la ricostituzione del rapporto soltanto nella “medesima posizione ricoperta”, da intendersi come inquadramento, cui corrispondano mansioni comunque equivalenti a quelle svolte al momento della cessazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7632-funzioni-locali-costituzione-del-rapporto-di-lavoro/15301-cfl266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

In caso di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto – ARAN parere CFC141b

In caso di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto - ARAN parere CFC141b

L’art. 14, comma 3, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.1.2025 disciplina l’attribuzione del buono pasto nelle giornate in cui viene svolto lavoro agile. La norma in parola dispone che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile, sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Infatti, poiché il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

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