Il servizio mensa o i buoni pasto sostitutivi non sono obbligatori per gli Enti – Corte di Cassazione Sentenza 5477 del 11/3/2026

Il servizio mensa o i buoni pasto sostitutivi non sono obbligatori per gli Enti - Corte di Cassazione Sentenza 5477 del 11/3/2026

L’art. 45 del CCNL 14/9/2000 per il personale del comparto enti locali prevede, al comma 1 che «Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali». Per la Corte “è agevole osservare che se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, la possibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valore equivalente, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con la previsione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, e non avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplina contrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stesso contratto collettivo, al successivo art. 46, prevede una equivalenza dei costi a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazioni alternative”. In via conclusiva, il Collegio ritiene che “la disposizione contrattuale debba essere interpretata nei medesimi termini già indicati da questa Corte in relazione all’analoga disciplina dettata per il comparto sanità dall’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, in ordine alla quale si è detto che «con la formula adottata («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive…») la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili» (Cass. n. 25622/2023 che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013)’.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-sentenza-5477-del-11-3-2026-impiego-pubblico-funzioni-locali-servizio-mensa-buoni-pasto-diritto-per-i-dipendenti-non-sussiste/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Buono pasto e Servizio mensa – Corte di Cassazione Ordinanza 25525 del 17.9.2025

Buono pasto e Servizio mensa - Corte di Cassazione Ordinanza 25525 del 17.9.2025

In materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo, e dalla possibilità di effettuare effettivamente una pausa pranzo.

Link: https://customer48938.musvc3.net/e/tr?q=9%3dEXEYI%26B%3d7%26J%3dCYB%26K%3dJREf%266%3d8zP1I_xwdp_9g_3qYv_Cf_xwdp_8l8M3.731t7r5tVt1.oP_3qYv_CfjK8DrKl4_xwdp_8l456EzDk-HlLuNz-Ex0tDgJA1-8aFRA-0pB-7c-J-RFXF-9sLt5mK-1Kh8w9iK-41tE51-hQzDu-LlIzK-45xRtPoK-x5tOl_HWya_RL_NbsV_YQKzI_4E1Nn5_xwdp_9jy53Ow5zPpH_xwdp_8b6Js_Ip4oQx_HWya_SJAx1oH_3qYv_CV1Px_3gI11oCy_HWya_SJg31typ7t7w16EzD7l1go_NbsV_XGKzI_nEtPpDz_NbsV_YOitBzHs7A9uJt%264%3dsQ4LiY.y5z%26E4%3dSBWKZ%26zO%3dCZ8aKY8bBUFaCV%26n%3d0KTCYKVgbGSF8ESCWD5EBl5j9K5iXG4C9I408FVkBEY0ZBWgAETiBlXjcqU9WI3g&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

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Non è possibile attribuire il buono pasto al dirigente che effettua lavoro agile secondo la disciplina indicata dagli artt. 10 e 11 del CCNL Area Funzioni Centrali del 16/11/2023 – ARAN parere id: 35008

Non è possibile attribuire il buono pasto al dirigente che effettua lavoro agile secondo la disciplina indicata dagli artt. 10 e 11 del CCNL Area Funzioni Centrali del 16/11/2023 - ARAN parere id: 35008

Le diverse modalità di prestazione del lavoro a distanza previste in via generale per i dipendenti pubblici sono di tre tipologie:

1) lavoro agile, che si caratterizza per l’assenza di precisi vincoli di luogo e di tempo;

2) lavoro da remoto, che si caratterizza per la presenza di precisi vincoli di luogo e di tempo;

3) telelavoro, che si caratterizza per la presenza di vincoli di luogo e l’assenza di precisi vincoli di tempo.

Il CCNL Area Funzioni Centrali ha previsto per il personale dirigente soltanto la modalità di cui al punto 1) e, pertanto, data l’assenza di precisi vincoli di tempo che non permette di avere un parametro temporale con cui calcolare l’esatta durata giornaliera della prestazione lavorativa, non è praticabile l’attribuzione del buono pasto ai dirigenti che svolgano la propria attività a distanza.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/e-possibile-attribuire-il-buono-pasto-al-dirigente-che-effettua-lavoro-agile-secondo-la-disciplina-indicata-dagli-artt-10-e-11-del-ccnl-area-funzioni-centrali-del-16-11-2023/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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