
Modello per la redazione della Relazione sulla Performance e allegati da produrre ai fini della valutazione e l’incentivazione dell’indennità di risultato.

Modello per la redazione della Relazione sulla Performance e allegati da produrre ai fini della valutazione e l’incentivazione dell’indennità di risultato.

Definite le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”. Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
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Il Consiglio ritiene ancora vigente l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali quale si ricava dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, in via del tutto autonoma dall’art. 14, comma 1-bis del medesimo D.Lgs. n. 33 del 2013 (dichiarato costituzionalmente illegittimo), e dall’articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (richiamato dall’art. 1, comma 7, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha stabilito che resta fermo “per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali” di cui al citato art. 13, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Dichiarazione da presentare non solo all’atto della assunzione ma da rinnovare di anno in anno. Così come non può ritenersi una estensione eccessiva (e quindi contraria al principio di proporzionalità) la previsione secondo cui l’oggetto della suddetta dichiarazione del dirigente pubblico deve racchiudere anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi, e in specie di quelli provenienti da soggetti diversi dall’amministrazione presso il quale presta servizio il dirigente (lettera d) e lettera e) dell’art. 14, comma 1 D.Lgs. n. 33 del 2013 cit.), è pienamente funzionale allo scopo principale perseguito dalla norma che impone gli obblighi dichiarativi e di pubblicazione, ossia (come precisato nella citata sentenza della Corte costituzionale) il contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione.
link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/15338-sezione-v-sentenza-2672025-impiego-pubblico–funzioni-locali–obblighi-di-comunicazione-dei-dati-mediante-dichiarazioni-personali-dei-dirigenti.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni