
Non emergono evidenti elementi ostativi di natura giuridica alla fruizione dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo determinato. L’amministrazione dovrà, comunque, valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l’opportunità della concessione dell’aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative.
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