Un lavoratore neo-assunto o transitato all’area superiore a seguito di progressione verticale non può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, deve attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) – ARAN parere CFC114b

Un lavoratore neo-assunto o transitato all’area superiore a seguito di progressione verticale non può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, deve attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) - ARAN parere CFC114b

L’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all’interno delle aree (c.d. PEO). Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

1)      Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;

2)      Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per “negligenza o insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati”.

Con riguardo al punto 1), l’art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall’altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l’intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l’inquadramento nell’area (mediante assunzione dall’esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell’ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva. Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame. Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano “il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”. Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell’ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7819-funzioni-centrali-incrementi-degli-stipendi/13788-cfc114b.html

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L’ARAN APRE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER CATEGORIE ENTRO IL 31.03.2023, PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE – ARAN PARERE CFL185

L'ARAN APRE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER CATEGORIE ENTRO IL 31.03.2023, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE - ARAN PARERE CFL185

L’ARAN apre alla possibilità di fare le progressioni economiche orizzontali ancora per Categorie anche nel 2023, ai sensi del precedente CCNL del 21.05.20218, purchè la contrattazione decentrata integrativa si concluda entro il 31.03.2023 ovvero prima dell’entrata in vigore del nuovo Sistema di Classificazione del Personale relativo al nuovo CCNL del 16.11.2022 vigente.

Parere molto controverso in quanto le Amministrazioni interessate si troverebbero nella condizione piuttosto ambigua e complessa di dover disciplinare un nuovo CCDI normativo di Ente (che tratti anche l’applicazione delle progressioni orizzontali) ai sensi del nuovo CCNL vigente, poi discutere un fondo del salario accessorio per l’anno 2023 sempre sulla base delle nuove regole, ma di prevedere per l’anno in corso delle progressioni orizzontali sulla base del precedente CCDI normativo e sulla base del costo previsto per le stesse dal previgente CCNL ormai scaduto.

Tutto questo a patto comunque che si riesca a perfezionare tutta la procedura della contrattazione fino alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato entro il 31.03.2022.

LA DECORRENZA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALE E’ FISSA AL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO – ARAN PARERE CFL183

LA DECORRENZA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALE E' FISSA AL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ARAN PARERE CFL183

Si conferma che, nella nuova disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del CCNL 16.11. 2022, a differenza di quanto previsto all’art. 16 comma 7 del CCNL 21.05.2018, la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del CCI. Gli enti devono pertanto avere la necessaria copertura finanziaria dell’anno di competenza di risorse stabili del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del nuovo CCNL.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/13391-cfl183.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni