Atteso che, per espressa previsione contrattuale contenuta al comma 3 dell’art. 14 del CCNL del 16.11.2022, “La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b)”, si ritiene che, anche ai fini di una corretta quantificazione delle risorse destinate a tale fine, possano partecipare alla procedura soltanto i presenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto, con il parere 22327/2024 ha richiesto chiarimenti riguardanti la “quota limitata” applicabile alle progressioni economiche all’interno delle aree. Nello specifico l’interrogativo è collegato alla disciplina contenuta dall’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e in conformità con l’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009. “Si ritiene che nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell’esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti”.
E’ orientamento consolidato della scrivente Agenzia ritenere che i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati svolti nella medesima area/profilo o comunque equivalente. Considerato che la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, nel caso di specie è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali finalizzati al solo utilizzo del servizio di formazione, ai sensi del R. EU 679/2016 e del dlgs 196/2003
Informativa sulla privacy