La tutela contrattuale prevista, in materia di ricostituzione del rapporto di lavoro, dall’art. 26, comma 1 del CCNL del 16 novembre 2022 NON può essere accordata al dipendente che presenti le dimissioni prima che sia integralmente decorso il periodo di prova – ARAM parere Id: 34259

La tutela contrattuale prevista, in materia di ricostituzione del rapporto di lavoro, dall’art. 26, comma 1 del CCNL del 16 novembre 2022 NON può essere accordata al dipendente che presenti le dimissioni prima che sia integralmente decorso il periodo di prova - ARAM parere Id: 34259

Sulla questione si evidenzia che la norma contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022 non vincola la tutela ivi prevista al perfezionamento del periodo di prova, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione dell’istituto, le dimissioni possono essere intervenute anche nel corso del richiamato periodo di prova. Si precisa al riguardo che, secondo il consolidato orientamento applicativo espresso dall’Agenzia, la richiamata disciplina attribuisce al dipendente il diritto di richiedere la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente il diritto ad essere riassunto. La decisione di merito è, infatti, affidata al ragionevole apprezzamento dell’ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. L’articolo in parola, infatti, utilizza l’espressione “in caso di accoglimento della richiesta” espressione da interpretarsi, inequivocabilmente, nel senso che la domanda del dipendente potrebbe non essere accolta. Nel caso in cui, pertanto, il dipendente abbia risolto il rapporto nel corso del periodo di prova, e successivamente, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 26 (cinque anni) lo stesso intenda avvalersi del diritto a chiedere la ricostituzione del rapporto, ove l’amministrazione accolga l’istanza, il lavoratore dovrà effettuare il periodo di prova che a suo tempo non era stato concluso e /o superato.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/la-tutela-contrattuale-prevista-in-materia-di-ricostituzione-del-rapporto-di-lavoro-dallart-26-comma-1-del-ccnl-del-16-novembre-2022-puo-essere-accordata-al-dipendente-che-presenti-le-dim-2/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Comparto Sanità, in caso di dimissioni volontarie di un dipendente, nella seconda metà del periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro – ARAN parere CSAN158

Comparto Sanità, in caso di dimissioni volontarie di un dipendente, nella seconda metà del periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro - ARAN parere CSAN158

Anche il lavoratore in prova che abbia esercitato il diritto di recesso nella seconda metà del periodo, può beneficiare dell’istituto di cui all’art. 42 del nuovo CCNL del 2.11.2022 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) avendo il medesimo gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico non sono rinvenibili.

Resta inteso che rientra nel discrezionale potere organizzatorio dell’Azienda – previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla norma contrattuale sulla ricostituzione – accogliere la richiesta del lavoratore.

Il periodo di prova rappresenta un periodo di valutazione del dipendente che può essere sospeso nei casi indicati dal comma 3 dell’art. 40 del CCNL 2.11.2022 ma, si ritiene, non possa essere interrotto; conseguentemente, qualora l’Azienda ritenga di accogliere la richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà effettuare nuovamente il periodo di prova.

Link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/sanita-comparto/7579-sanita-comparto-periodo-di-prova/15407-csan158.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Un dipendente che ha dato le dimissioni dal servizio prima del superamento del periodo di prova può richiedere la “ricostituzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 26 del CCNL – Funzioni Locali 16.11.2022 – ARAN parere CFL267

Un dipendente che ha dato le dimissioni dal servizio prima del superamento del periodo di prova può richiedere la “ricostituzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 26 del CCNL – Funzioni Locali 16.11.2022 - ARAN parere CFL267

Con riferimento al quesito in oggetto, si ritiene in primo luogo opportuno  evidenziare che, la norma contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022 non vincola la tutela ivi prevista al perfezionamento del periodo di prova, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione dell’istituto, le dimissioni possono essere intervenute anche nel corso del richiamato periodo di prova.

Si precisa, al riguardo, che secondo il consolidato orientamento applicativo espresso dalla scrivente Agenzia, la richiamata disciplina attribuisce al dipendente il diritto di richiedere la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente il diritto ad essere riassunto. La decisione di merito è, infatti, affidata al ragionevole apprezzamento dell’ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. L’articolo in parola, infatti, utilizza l’espressione “in caso di accoglimento della richiesta” che, inequivocabilmente, evidenzia che la domanda del dipendente potrebbe non essere accolta.

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