
Anche il lavoratore in prova che abbia esercitato il diritto di recesso nella seconda metà del periodo, può beneficiare dell’istituto di cui all’art. 42 del nuovo CCNL del 2.11.2022 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) avendo il medesimo gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico non sono rinvenibili.
Resta inteso che rientra nel discrezionale potere organizzatorio dell’Azienda – previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla norma contrattuale sulla ricostituzione – accogliere la richiesta del lavoratore.
Il periodo di prova rappresenta un periodo di valutazione del dipendente che può essere sospeso nei casi indicati dal comma 3 dell’art. 40 del CCNL 2.11.2022 ma, si ritiene, non possa essere interrotto; conseguentemente, qualora l’Azienda ritenga di accogliere la richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà effettuare nuovamente il periodo di prova.
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