
Il Consiglio di Stato evidenzia di aver già precisato che “L’art. 91, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude l’utilizzo per scorrimento delle graduatorie concorsuali di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti in questione siano stati istituiti successivamente all’indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le Amministrazioni pubbliche” (Cons. Stato, sez. III, n. 4999 del 2014; id. n. 4438 del 2014). Ciò in quanto si vuole evitare che le pubbliche Amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti”.
Diritto del dipendente alla valutazione e alla perdita di chance, ma il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro – Corte di Cassazione ordinanza 11081/2025

La Corte ha reiteratamente chiarito che, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore è bensì titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di “chance”, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l’attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all’esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 22029 del 12 luglio 2022; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 26615 del 18 ottobre 2019)”.
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