Il Conto annuale 2024 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – RGS Circolare del 19 giugno 2025, n. 18

Il Conto annuale 2024 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - RGS Circolare del 19 giugno 2025, n. 18

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del “Conto annuale”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.

Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

  • alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell’art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall’articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
  • al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  • al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

L’indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell’aggregato “Pubblica amministrazione” destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l’art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista – con la sola eccezione degli organi costituzionali – l’estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell’elenco Istat di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).

Le variabili rilevate sono:

  • consistenza e struttura del personale in servizio
  • consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
  • assenze retribuite e non retribuite
  • turn-over e mobilità
  • età anagrafica e anzianità di servizio
  • titoli di studio
  • distribuzione geografica
  • costo del lavoro
  • consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa.

I dati raccolti con il Conto annuale sono pubblicati sul sito https://contoannuale.rgs.mef.gov.it/.

Tutte le informazioni di organico sono presentate con il dettaglio uomini e donne, realizzando per il pubblico impiego una statistica di genere.

La scadenza della rilevazione è fissata al 15 luglio 2025.

Link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2025/news_19_giugno_2025/index.html

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Sì agli incentivi per funzioni tecniche al personale proprio della società in house – Corte dei Conti Lombardia delibera 128/2025

Sì agli incentivi per funzioni tecniche al personale proprio della società in house - Corte dei Conti Lombardia delibera 128/2025

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Comune di Milano, in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell’amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., in forma integrata per un affidamento di lavori, servizi e forniture, risponde affermativamente al quesito formulato dall’Ente. Ne discende perciò la possibilità che il personale della società in house collabori con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune. A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che: a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36; b) l’Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all’art. 45 cit.; c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-125-2025-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-incentivi-per-funzioni-tecniche-al-personale-proprio-della-societa-in-h/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Nel procedimento disciplinare è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi degli atti del procedimento penale – Corte di Cassazione ordinanza 11948/2025

Nel procedimento disciplinare è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi degli atti del procedimento penale - Corte di Cassazione ordinanza 11948/2025

L’orientamento accolto in merito dalla Corte è il seguente: “premessa la libera e autonoma valutabilità degli atti del processo penale da parte della pubblica amministrazione nel procedimento disciplinare, ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (cfr.Cass. n. 5284/2017), che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell’impugnazione del licenziamento, vanno considerati anche alla stregua del mero richiamo “rinvio per relationem” effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria.”

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-11948-del-7-5-2025-impiego-pubblico-sanita-licenziamento-procedimento-disciplinare-onere-della-prova/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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