
L’art. 25, comma 11 del CCNL del 16.11.2022, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, recita testualmente che “la suddetta disciplina non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.” La citata norma fa riferimento ad una fattispecie ben delimitata riconducibile al caso in cui il dipendente, in costanza di perfezionamento del periodo di prova presso un ente (Ente A), prenda servizio in un altro Ente (ente B). In questa ipotesi, l’Ente A non ha alcun obbligo di conservazione del posto, in quanto il periodo di prova non si è perfezionato. La fattispecie riconducibile al quesito è differente poiché il dipendente assunto presso un ente (Ente A) ai sensi dell’art. 25, comma 2 viene esonerato dal periodo di prova avendo prestato il proprio consenso. In questo secondo caso il dipendente si può avvalere della tutela di cui all’art. 25, comma 10 poiché non c’è alcuna correlazione tra la tutela della conservazione del posto ivi prevista e l’esonero che è stato riconosciuto in fase di reclutamento.
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