Un dipendente che, previo consenso, sia stato esonerato dal periodo di prova ex art. 25, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022 presso l’ente di provenienza (Ente A) qualora, a seguito di vincita di concorso, sia assunto presso un altro ente (Ente B) ha diritto alla tutela contrattuale della conservazione del posto di lavoro prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16.11.2022 presso l’ente A – ARAN parere Id:34197

Un dipendente che, previo consenso, sia stato esonerato dal periodo di prova ex art. 25, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022 presso l’ente di provenienza (Ente A) qualora, a seguito di vincita di concorso, sia assunto presso un altro ente (Ente B) ha diritto alla tutela contrattuale della conservazione del posto di lavoro prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16.11.2022 presso l’ente A - ARAN parere Id:34197

L’art. 25, comma 11 del CCNL del 16.11.2022, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, recita testualmente che “la suddetta disciplina non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.” La citata norma fa riferimento ad una fattispecie ben delimitata riconducibile al caso in cui il dipendente, in costanza di perfezionamento del periodo di prova presso un ente (Ente A), prenda servizio in un altro Ente (ente B). In questa ipotesi, l’Ente A non ha alcun obbligo di conservazione del posto, in quanto il periodo di prova non si è perfezionato. La fattispecie riconducibile al quesito è differente poiché il dipendente assunto presso un ente (Ente A) ai sensi dell’art. 25, comma 2 viene esonerato dal periodo di prova avendo prestato il proprio consenso. In questo secondo caso il dipendente si può avvalere della tutela di cui all’art. 25, comma 10 poiché non c’è alcuna correlazione tra la tutela della conservazione del posto ivi prevista e l’esonero che è stato riconosciuto in fase di reclutamento.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/un-dipendente-che-previo-consenso-sia-stato-esonerato-dal-periodo-di-prova-ex-art-25-comma-2-del-ccnl-del-16-novembre-2022-presso-lente-di-provenienza-ente-a-qualora-a-seguito-di-vinci/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Un dipendente può avvalersi, per più di una volta, della tutela prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16 novembre 2022, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, presso l’ente di appartenenza – ARAN parere Id: 34249

Un dipendente può avvalersi, per più di una volta, della tutela prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16 novembre 2022, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, presso l’ente di appartenenza - ARAN parere Id: 34249

Relativamente alla corretta interpretazione della disciplina contrattuale prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16 novembre 2022, si evidenzia che, ove siano rispettati i presupposti applicativi ivi espressamente indicati, il personale ha diritto di avvalersi della tutela contrattuale del diritto alla conservazione del posto. Nessuna specifica previsione nella richiamata norma, infatti, preclude la possibilità di invocare l’applicazione della tutela per più di una volta nella vita lavorativa di ciascun lavoratore.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/un-dipendente-puo-avvalersi-per-piu-di-una-volta-della-tutela-prevista-dallart-25-comma-10-del-ccnl-del-16-novembre-2022-in-materia-di-diritto-alla-conservazione-del-posto-di-lavoro-pre-2/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Comparto Sanità, in caso di dimissioni volontarie di un dipendente, nella seconda metà del periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro – ARAN parere CSAN158

Comparto Sanità, in caso di dimissioni volontarie di un dipendente, nella seconda metà del periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro - ARAN parere CSAN158

Anche il lavoratore in prova che abbia esercitato il diritto di recesso nella seconda metà del periodo, può beneficiare dell’istituto di cui all’art. 42 del nuovo CCNL del 2.11.2022 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) avendo il medesimo gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico non sono rinvenibili.

Resta inteso che rientra nel discrezionale potere organizzatorio dell’Azienda – previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla norma contrattuale sulla ricostituzione – accogliere la richiesta del lavoratore.

Il periodo di prova rappresenta un periodo di valutazione del dipendente che può essere sospeso nei casi indicati dal comma 3 dell’art. 40 del CCNL 2.11.2022 ma, si ritiene, non possa essere interrotto; conseguentemente, qualora l’Azienda ritenga di accogliere la richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà effettuare nuovamente il periodo di prova.

Link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/sanita-comparto/7579-sanita-comparto-periodo-di-prova/15407-csan158.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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