
Sospensione cautelare, no alla restitutio in integrum – Corte di Cassazione ordinanza 10092/2025

L’istituto della sospensione cautelare nel pubblico impiego dopo la privatizzazione è regolamentato dalla contrattazione collettiva, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001. Per le ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria disposta, a norma delle previsioni della contrattazione collettiva – nella specie l’art. 48, comma 1, del CCNL di Comparto, nel caso in cui il dipendente nell’ambito del procedimento penale venga sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare, è stato escluso il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, a prescindere dall’avvio e dall’esito del procedimento disciplinare, poiché la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente (Cass. 18 maggio 2020, n. 9095; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31502; Cass. 26 aprile 2018, n. 10137; Cass. 10 agosto 2018, n. 20708, Cass.10 ottobre 2016, n. 20321), che dà luogo alla impossibilità oggettiva del lavoratore a rendere la prestazione. Nella fattispecie in esame, tuttavia, si osserva che la sospensione obbligatoria conseguiva all’irrogazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e in tale ipotesi è l’impossibilità oggettiva e temporanea del dipendente ad adempiere alla prestazione di lavoro a determinare la sospensione dell’obbligo retributivo del datore di lavoro, ex artt. 1256 e 1463 cod. civ. La esclusione della restitutio in integrum discende, dunque, dalla cesura del rapporto di corrispettività tra le prestazioni, a prescindere dagli esiti della vicenda disciplinare. La restituito in integrum non è dovuta per il periodo in cui la sospensione cautelare del servizio è coincisa con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e dunque nella fattispecie in esame per il periodo in cui la sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 48, comma 1 del CCNL (” il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”).
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