
L’art. 40 del nuovo CCNL area FL 2022-2024 prevede due tipologie di ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali:
- Risorse in misura pari allo 0,80% del monte salari di ente riferito ai segretari comunali e provinciali dell’anno 2021 a decorrere dal 1/1/2024: tali risorse vanno considerate alla stessa stregua degli incrementi contrattuali dei Fondi risorse decentrate previsti dai contratti collettivi nazionali; infatti, si tratta di risorse poste a carico del rinnovo contrattuale nazionale, le quali vanno obbligatoriamente stanziate e destinate senza soggiacere ai limiti di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017; tali risorse possono essere anche destinate, in tutto e in parte, a welfare.
- Risorse fino allo 0,22% del monte salari di ente riferito ai segretari comunali e provinciali dell’anno 2021, in base alle previsioni di cui all’art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025). La misura di tale ulteriore stanziamento, che si aggiunge a quello già previsto dall’art. 61, comma 3 del CCNL 16/7/2024, è definita annualmente dagli enti, in base alla propria capacità di bilancio, entro il suddetto limite dello 0,22%. Anche a tali risorse non si applica il limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. N. 75/2017.
Si chiarisce, inoltre, che le suddette due tipologie di risorse sono aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle, destinate a retribuzione di risultato, decise autonomamente da ciascun ente i sensi dell’art. 39 del CCNL del 23/02/2026, entro i limiti percentuali ivi previsti, e soggiacenti ai limiti di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017.
Per il monte salari di ente posto a base dei calcoli delle diverse percentuali di incremento di cui sopra, deve farsi riferimento a quanto dichiarato nelle comunicazioni al conto annuale RGS.

