Certificazione dell’incremento del salario accessorio annuale dell’Ente in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017, attraverso:
La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019;
La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 o 562 della l. 269/2006;
La verifica del rispetto dei limiti del salario accessorio dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025;
Il calcolo dell’incremento del salario accessorio in deroga realizzabile e la ripartizione proporzionale sia sul fondo del comparto che sul fondo delle Elevate Qualificazioni.
Per il caso di specie della previsione contenuta all’art. 60, comma 2, del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, le unità part-time “native” (cioè assunte part-time) si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time (es. part-time nativo 50%=0,5); mentre, le unità part-time trasformate (ma originariamente a tempo pieno) si conteggiano pari a 1, indipendentemente dalla percentuale di part-time.
In merito alla rideterminazione delle risorse stabili, si precisa che la stessa consiste in una riduzione “stabile” delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data del conglobamento di cui al comma 1, ossia il 1° gennaio 2026 e che, per effetto del comma 5, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
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