Certificazione dell’incremento del salario accessorio annuale dell’Ente in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017, attraverso:
La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019;
La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 o 562 della l. 269/2006;
La verifica del rispetto dei limiti del salario accessorio dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025;
Il calcolo dell’incremento del salario accessorio in deroga realizzabile e la ripartizione proporzionale sia sul fondo del comparto che sul fondo delle Elevate Qualificazioni.
Certificazione dell’incremento del salario accessorio annuale dell’Ente in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017, attraverso:
La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019;
La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 o 562 della l. 269/2006;
La verifica del rispetto dei limiti del salario accessorio dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025;
Il calcolo dell’incremento del salario accessorio in deroga realizzabile e la ripartizione proporzionale sia sul fondo del comparto che sul fondo delle Elevate Qualificazioni.
Confermando sul punto quanto già affermato dalla Ragioneria generale dello Stato con i chiarimenti interpretativi forniti nella nota prot. n. 175706 del 27 giugno 2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche ha precisato che l’incremento del Fondo risorse decentrate effettuato in applicazione dell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, una volta discrezionalmente deciso dall’ente nell’esercizio corrente, è destinato a consolidarsi e ad essere mantenuto anche negli esercizi futuri, a prescindere dal fatto che tale incremento venga utilizzato o meno per il finanziamento dei trattamenti accessori di cui all’art. 80, comma 1, CCNL Funzioni locali del 2022. Invero, la funzione perequativa di tali maggiori risorse, le cautele concernenti la sostenibilità finanziaria della spesa nel tempo e l’impatto sugli equilibri pluriennali di bilancio con cui il legislatore circonda la decisione dell’ente di disporre tale incremento, lasciano chiaramente intendere che lo stesso, una volta disposto, sia destinato a consolidarsi negli esercizi futuri, quale che sia il trattamento economico con esso finanziato. La Sezione ha poi altresì ricordato che laddove l’Ente decida di operare detto incremento a partire dall’anno 2025 con gradualità e proseguendo tale percorso negli anni successivi oppure intenda destinare solo ai fondi delle annualità successive al 2025 le risorse incrementali come sopra determinate, la sussistenza dei predetti requisiti di sostenibilità finanziaria e di equilibrio pluriennale di bilancio andrà verificata per ciascuna delle predette annualità. Con altra deliberazione (la n. 16/2026/PAR), la Sezione regionale delle Marche ha inoltre ribadito che tali risorse incrementali vanno necessariamente computate ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall’art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006.
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