La previsione di salvaguardia contenuta all’art. 13, comma 5, del CCNL 16.11.2022 – ARAN parere CFL203

La previsione di salvaguardia contenuta all’art. 13, comma 5, del CCNL 16.11.2022 - ARAN parere CFL203

Atteso che la ratio della disposizione contrattuale di cui all’art. 13, comma 5, del CCNL 16.11.2022 è quella di fare salve le graduatorie di tutte le procedure concorsuali bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (prima del 1° di aprile 2023), si ritiene che anche le graduatorie di procedure già concluse prima del 1° di aprile, possano essere utilizzate secondo le regole ordinarie. In quest’ultimo caso il personale assunto dalle graduatorie di cat “C” verrà inquadrato in “Area istruttori” anche dopo il 1° aprile 2023.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7604-funzioni-locali-sistema-di-classificazione/13628-cfl203.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Corretta applicazione della disposizione contrattuale dell’art. 30 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 in merito alla differenziazione e variabilità di risultato per la Dirigenza – ARAN parere AFL61a

Corretta applicazione della disposizione contrattuale dell’art. 30 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 in merito alla differenziazione e variabilità di risultato per la Dirigenza - ARAN parere AFL61a

Relativamente alla corretta applicazione della disposizione contrattuale di cui all’art. 30, comma 2, del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza dell’area funzioni locali, dedicato alla “Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato” si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 del citato articolo 30 recita testualmente “Nell’ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.”.

I successivi commi 3 e 4 precisano che “La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e di cui all’art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b).” e che “Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.”.

Il richiamato art. 45, rubricato “Contrattazione integrativa: materie”, al comma 1 lettera b), precisa, a sua volta, che tra le materie oggetto di contrattazione integrativa vi sono i “criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 30”.

Orbene, come si evince chiaramente dalle disposizioni contrattuali sopra citate, l’applicabilità della disposizione in esame è subordinata alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della misura percentuale di differenziazione e della limitata quota massima di dirigenti beneficiari. Si tratta, come espressamente previsto al comma 2, di una quota di quei dirigenti che conseguano la valutazione più elevata e tale quota nonché il conteggio di cui al comma 7 sono da riferirsi a tutti i dirigenti PTA in servizio presso le Aziende ed Enti del SSN di cui all’art. 63.

Per completezza di informazione si tenga conto che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 45 e che soltanto le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett. a), sono negoziate con cadenza annuale.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7810-area-funzioni-locali-parte-comune/13456-afl61a.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

LE SOMME CORRISPOSTE COME INDENNIZZO PER PERDITA DI CHANCE NON SONO SOGGETTE A TASSAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3804 DEL 08.02.2023

LE SOMME CORRISPOSTE COME INDENNIZZO PER PERDITA DI CHANCE NON SONO SOGGETTE A TASSAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3804 DEL 08.02.2023

Link al documento: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230208/snciv@s65@a2023@n03804@tO.clean.pdf