
La Provincia di Perugia ha chiesto, con un primo quesito, se, in applicazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 1-bis del decreto–legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sia legittimo “neutralizzare ai fini del calcolo delle capacità assunti […] le spese di personale rimborsate dalla Regione dell’Umbria per l’esercizio delle funzioni delegate”. Con un secondo quesito, ha chiesto se, in subordine, fosse possibile “neutralizzare le assunzioni di personale operate per l’esercizio” delle predette funzioni. In risposta al primo quesito, la Sezione ha espresso il parere secondo cui è possibile il superamento dei limiti di spesa di cui al richiamato art. 33, comma 1-bis, nel caso in cui le risorse siano etero-finanziate e, dunque, non impattino sui bilanci dell’ente delegato, ma remunerino esaustivamente lo svolgimento delle funzioni delegate, a prescindere dalle modalità di trasferimento di tali risorse. La spesa per il personale per lo svolgimento delle funzioni delegate, neutralizzate ai fini del calcolo per l’individuazione dei limiti di cui all’art. 33, comma 1-bis per l’ente delegato, resta invece rilevante in capo al soggetto pubblico finanziatore che ha conferito le funzioni, onde assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con riguardo al secondo quesito, la Sezione ha richiamato l’art. 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo cui le spese di personale riferite all’assunzione finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al predetto art. 33, comma 1-bis, per il periodo in cui è garantito il finanziamento. L’esclusione dal calcolo de quo è sottoposta all’ulteriore condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione.
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